Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha annullato l'ordinanza contingibile e urgente con cui il Comune di Bordighera aveva imposto l'immediato adeguamento al nuovo piano degli ormeggi del porto cittadino. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato da undici operatori del settore della pesca e da alcune cooperative, ritenendo che il provvedimento comunale fosse stato adottato in assenza dei presupposti previsti dalla legge.
L'ordinanza, notificata il 4 settembre del 2025, imponeva ai destinatari di conformarsi immediatamente alle disposizioni contenute nel regolamento comunale e nel piano degli ormeggi approvati nel 2024, che recepivano a loro volta una precedente ordinanza della Capitaneria di porto risalente al luglio 2023. I ricorrenti avevano contestato il provvedimento sostenendo l'assenza di una reale situazione di emergenza, l'impossibilità materiale di darvi esecuzione e la mancanza dei requisiti di imprevedibilità e urgenza richiesti per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente. Il TAR ha condiviso tali rilievi, ricordando che questo particolare potere amministrativo può essere esercitato soltanto in presenza di un pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari previsti dall'ordinamento.
Nella sentenza si legge che il Comune si è limitato a richiamare genericamente esigenze di sicurezza, senza però spiegare concretamente quale fosse il rischio attuale derivante dal mancato rispetto del nuovo assetto degli ormeggi. Secondo il Collegio, il provvedimento reca «un semplice riferimento all'incolumità pubblica, senza esplicitare, neanche genericamente, il pericolo imminente» legato alla situazione del porto. I giudici hanno inoltre evidenziato che l'ordinanza impugnata fondava la propria motivazione su un atto adottato due anni prima, senza dimostrare che quel pericolo fosse ancora attuale al momento della sua emanazione. Un elemento ritenuto decisivo ai fini dell'illegittimità del provvedimento.
Particolarmente significativa la conclusione del TAR, secondo cui, alla luce del «già detto deficit motivazionale», l'attualità della situazione di pericolo "non può reputarsi in alcun modo sussistente". L'accoglimento di queste censure ha reso superfluo l'esame degli ulteriori motivi di ricorso. Il Tribunale ha quindi disposto l'annullamento dell'ordinanza comunale. Oltre alla cancellazione del provvedimento, il Comune di Bordighera è stato anche condannato al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in 2.000 euro, oltre agli accessori di legge, da corrispondere ai ricorrenti.
La decisione rappresenta un passaggio rilevante nella vicenda del riassetto degli ormeggi del porto di Bordighera e ribadisce un principio consolidato della giurisprudenza amministrativa: i poteri straordinari possono essere utilizzati solo in presenza di emergenze reali, attuali e adeguatamente motivate, e non per fronteggiare situazioni prevedibili o prive di un concreto carattere di urgenza.














