Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha accolto il ricorso presentato dalla società 'La Scogliera' contro il Comune di Bordighera, annullando i provvedimenti con i quali l’Ufficio Tecnico comunale aveva negato la possibilità di demolire e ricostruire lo stabile noto come Villa Rachele, in Piazza Mazzini.
La controversia trae origine da un progetto edilizio avviato dalla società nel 2016 per la ristrutturazione e il consolidamento dell’edificio, caratterizzato, secondo la società che ha presentato il ricorso, da gravi carenze strutturali e da un’elevata vulnerabilità sismica. Dopo alcune modifiche, la società aveva deciso di avvalersi del cosiddetto “Piano Casa” ligure (l.r. n. 49/2009), presentando un’istanza per la demolizione e ricostruzione dell’immobile con ampliamento volumetrico e realizzazione di un parcheggio interrato. Il progetto, tuttavia, era stato bloccato dal Comune sulla base dei pareri negativi espressi dalla Commissione Locale per il Paesaggio (CLP), che si era opposta alla demolizione integrale della villa con due pareri del 2018 e del 2019. Da qui il diniego formale dell’Ufficio Tecnico, impugnato da La Scogliera davanti al TAR.
Nella sentenza, il collegio presieduto dal dott. Calogero Commandatore ha riconosciuto la legittimità dell’acquisizione del parere della Commissione Paesaggio, considerato obbligatorio in quanto l’immobile ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico generale (fascia dei 300 metri dalla costa). Da questo punto di vista, il TAR ha respinto i motivi di ricorso che contestavano la totale incompetenza della CLP. Tuttavia, il tribunale ha giudicato insufficientemente motivati sia i pareri della Commissione che la successiva nota del Comune: "Non emergono infatti – si legge nella decisione – le specifiche ragioni di fatto e di diritto che precludono l’accoglimento dell’istanza”, né è stata adeguatamente valutata la normativa urbanistica applicabile (zona B1 – sottozona B1a del PRG di Bordighera).
Pertanto, i giudici amministrativi hanno annullato i provvedimenti impugnati, imponendo al Comune di riesercitare il proprio potere decisionale alla luce delle indicazioni fornite. L’annullamento non comporta un via libera immediato al progetto, ma obbliga l’Amministrazione a riesaminare l’istanza della società, motivando in modo puntuale l’eventuale diniego o accogliendo la proposta di ricostruzione. Considerati i margini di discrezionalità tecnica riconosciuti alla Pubblica Amministrazione, il TAR ha deciso di compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Con questa decisione, il TAR ha ribadito l’obbligo delle amministrazioni di fornire motivazioni chiare e circostanziate, soprattutto quando si tratta di interventi che incidono sulla riqualificazione urbana e sulla sicurezza del patrimonio edilizio esistente.














