Un nostro lettore, Enrico Molinari, ci ha scrittp per replicare un’ultima volta alle valutazioni di Barbara Bottini:
“Vorrei sottolineare come non sia io a sostenere che gli autisti di autobus possano utilizzare il cellulare alla guida ma bensì il Codice della Strada! Il legislatore all'art 173 comma 2 stabilisce chiaramente quali siano le categorie di conducenti escluse dal divieto di utilizzo di dispositivi radiotelefonici durante la marcia,equiparando i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone in conto terzi (es. autisti RT) ai conducenti di veicoli di Polizia, Carabinieri, Finanza,VVF, forze armate ed altri: ‘È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani’. Questa parte dell'art 173 comma 2 è evidentemente riservata ai quei conducenti che non fanno parte delle categorie sopraindicate, già escluse dal divieto. Per concludere vorrei invitare la signora Barbara a leggere molto bene l'art 173 comma 2 del codice della strada cosi da evitare in futuro simili figure e nel caso non sia in grado di capirlo di farselo spiegare da chi è in grado (ad esempio: Polizia Stradale, Carabinieri, ecc...). Signora Bottini li legga lei i regolamenti e sopratutto cerchi di capirli”.














