Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha confermato la legittimità dell’ordinanza con cui il Comune di Ospedaletti ha disposto la demolizione di una piscina realizzata in difformità rispetto ai titoli edilizi originariamente rilasciati. Con la sentenza n. 724 del 1° giugno 2026, la Seconda Sezione del Tar ha respinto il ricorso presentato dal proprietario dell’immobile di strada Valdirodi, dichiarando inoltre inammissibili i successivi motivi aggiunti relativi alla sospensione del procedimento di fiscalizzazione dell’abuso.
La vicenda trae origine da un sopralluogo effettuato dal Comune nel marzo del 2015 a seguito di una segnalazione. Dagli accertamenti era emerso che la piscina risultava realizzata a una distanza inferiore rispetto a quella minima prevista dai confini e con caratteristiche differenti rispetto a quelle autorizzate. Secondo quanto ricostruito dai giudici amministrativi, il progetto approvato prevedeva una piscina interrata entro una determinata quota altimetrica, mediante lo scavo del terrapieno e nel rispetto del profilo del muro di contenimento. I controlli eseguiti dal Comune hanno invece evidenziato che l’opera era stata costruita fuori terra attraverso una struttura muraria aggiuntiva alta oltre due metri, elevandosi per più di un metro oltre il muro di contenimento e senza rispettare la distanza minima di cinque metri dalla proprietà confinante.
Per il Tar tali elementi configurano una totale difformità o variazione essenziale rispetto al titolo edilizio, in quanto si è verificato uno spostamento del sedime dell’opera e la realizzazione di volumetrie non previste dal progetto originario. I giudici hanno quindi ritenuto corretta l’applicazione dell’articolo 31 del Testo Unico dell’Edilizia, che prevede la demolizione delle opere abusive, respingendo la tesi del ricorrente secondo cui si sarebbe trattato di semplici difformità parziali, sanzionabili con la disciplina più favorevole prevista dall’articolo 34. Nella sentenza viene inoltre ricordato che la possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria deve essere valutata solo nella fase esecutiva e non prima dell’adozione dell’ordine demolitorio. I magistrati richiamano infatti il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall’amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento».
Respinta anche la contestazione relativa a un presunto difetto di istruttoria. Il Tar ha evidenziato che l’amministrazione comunale ha correttamente ricostruito lo stato dei luoghi e che una piscina di tali caratteristiche non può essere considerata una semplice pertinenza dell’abitazione. Al contrario, costituisce una vera e propria nuova costruzione, capace di incidere stabilmente sul territorio. I giudici hanno infine dichiarato inammissibili i motivi aggiunti presentati contro la sospensione del procedimento di fiscalizzazione, ritenendo che tale atto non avesse carattere lesivo e fosse stato adottato dal Comune in attesa della definizione del contenzioso principale.
Con la decisione definitiva, il Tar ha respinto integralmente il ricorso e condannato il proprietario al pagamento delle spese processuali, quantificate in 3.000 euro oltre agli oneri di legge, da dividere in parti uguali tra il Comune di Ospedaletti e la proprietaria confinante costituita in giudizio.














