Il Tar Liguria mette un punto sulla vicenda della Farmacia della Vittoria di Molini di Triora e chiarisce un principio destinato a incidere sull’organizzazione delle farmacie rurali: le fasce orarie obbligatorie previste dalla legge regionale devono essere rispettate integralmente, anche in caso di apertura per mezza giornata. Con una sentenza della Seconda Sezione, i giudici amministrativi hanno accolto solo in parte il ricorso presentato dalla farmacia contro il provvedimento del Comune che intimava di modificare gli orari di apertura, minacciando in caso contrario una sanzione amministrativa.
La farmacia dell’entroterra imperiese, che serve un centro di circa 600 abitanti, aveva mantenuto anche per il 2026 lo stesso orario adottato dal 2023: aperture concentrate in alcuni giorni della settimana e articolate in fasce continuative. Secondo l’Asl 1 Liguria, però, tale organizzazione non rispettava quanto imposto dalla normativa regionale. La legge ligure stabilisce infatti che le farmacie debbano garantire il servizio obbligatoriamente nelle fasce 9-12 e 16-19. Secondo il Tar, la formulazione della norma è chiara e non lascia spazio a interpretazioni differenti. I giudici sottolineano che “non è possibile ritenere che la norma soggiaccia ad una differente interpretazione” perché il legislatore utilizza la congiunzione “e” tra le due fasce orarie obbligatorie.
Per il collegio, dunque, non basta garantire una sola delle due finestre temporali. Anche in caso di apertura limitata alla mezza giornata, la farmacia deve comunque assicurare entrambe le fasce obbligatorie, eventualmente comprimendo il servizio nelle sei ore previste dalla legge. Respinta quindi la tesi della ricorrente secondo cui sarebbe stato possibile scegliere una sola fascia giornaliera in presenza di un’apertura ridotta. I giudici osservano infatti che la Farmacia della Vittoria, pur rispettando il numero minimo di ore settimanali e annuali previsto per le farmacie rurali, “in nessuna giornata rispetta entrambe le fasce orarie obbligatorie”. Il Tar ha però accolto il secondo motivo di ricorso relativo alle sanzioni. Il Comune aveva infatti avvertito la farmacia che, in caso di mancato adeguamento, sarebbe stata applicata una multa da 1.000 a 3.000 euro.
Secondo il tribunale, tale previsione è errata perché la legge regionale riserva quella fascia sanzionatoria alle violazioni relative al monte ore minimo settimanale e annuale, non agli orari giornalieri. Per la violazione dell’articolo 2 della legge regionale, relativa appunto alle fasce obbligatorie di apertura, la sanzione corretta è invece compresa tra 300 e 900 euro. Da qui l’accoglimento parziale del ricorso: confermato l’obbligo di adeguare gli orari, ma annullata la parte del provvedimento che richiamava una sanzione più elevata rispetto a quella prevista dalla normativa.

















