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Politica | 14 aprile 2025, 18:45

Bordighera: anche il Consiglio di Stato respinge il ricorso del Comune sulle tariffe da applicare agli ambulanti

Secondo il CdS, nella sentenza pubblicata oggi, il metodo del Comune risulta essere illegittimo

Bordighera: anche il Consiglio di Stato respinge il ricorso del Comune sulle tariffe da applicare agli ambulanti

Anche il Consiglio di Stato, dopo il Tar di Genova, ha accolto il ricorso degli ambulanti del mercato, annullando la delibera dell’Amministrazione, in relazione alla tariffa oraria di stazionamento del 2024, che era stata fissata in 0,657 euro. Il ricorso era stato presentato dalla Confesercenti provinciale e da Roberto Benassi, Giuseppe Piccolo, Fabrizio Sorgi, Giovanni Arangio Febbo e Dennis Benjamin Esposito, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Silvia Sciandra.

Gli ambulanti lamentavano, soprattutto, la tariffa del canone unico per il mercato del giovedì (canone meracatale), nella parte in cui applica alla tariffa finale giornaliera stabilita per i Comuni da oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti (0,70) frazionata per 8 ore (0,70 : 24 × 8 = 0,233), oltre all’aumento del 25% (0,233 × 25% = 0,292), un ulteriore ‘coefficiente moltiplicatore’ pari a 2,025 (0,292 × 2,025 = 0,657), non previsto dalla legge.

Secondo il Consiglio di Stato, nella sentenza pubblicata oggi, il metodo del Comune risulta essere illegittimo perché una volta stabilita la tariffa sulla base dei criteri indicati dal Mef e condivisi dall’amministrazione appellante, l’aumento era possibile solo nella misura del 25 % senza poter prima applicare coefficienti ulteriori.

“La scelta di seguire il criterio del Mef – termina il Cds - è stata effettuata dall’amministrazione e non dal giudice di primo grado e, quindi, non può essere oggetto di contestazione in questa sede. L’appello del Comune bordi gotto non è stato accolto nel merito, potendosi tralasciare di esaminare la proposta eccezione di inammissibilità per genericità delle deduzioni. E’ emerso che l’amministrazione ha seguito formalmente il criterio indicato dall’Amministrazione finanziaria per poi applicare un coefficiente di aumento, che non ha fondamento nella disciplina di riferimento”.

Carlo Alessi

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