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Economia | 22 aprile 2024, 14:45

Deposito telematico: la validità della firma digitale

Per garantire l'ammissibilità di un atto giudiziario, depositato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), è indispensabile l'uso della firma digitale, indipendentemente dalla sua posizione all'interno del documento.

Deposito telematico: la validità della firma digitale

Per garantire l'ammissibilità di un atto giudiziario, depositato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), è indispensabile l'uso della firma digitale, indipendentemente dalla sua posizione all'interno del documento. È quanto stabilito dalla sentenza n. 51409/2023 della Corte di cassazione penale, secondo la quale l’impiego di software per la firma digitale diversi da quelli predefiniti dal sistema informatico dell'ufficio giudiziario non compromette la validità dell'atto. La Corte, quindi, conferma nuovamente la necessità di apporre una firma digitale sugli atti giudiziari, requisito necessario previsto dall’attuale disciplina emergenziale e ribadito dalla recente Riforma Cartabia fino all’inizio del processo telematico.

L’utilizzo di questo strumento elettronico per il deposito degli atti giudiziari garantisce l’autenticità e l’integrità del documento. Infatti, come riportato recentemente in un articolo da InfoCert, leader europeo nei servizi di digital trust, l’autenticità e l’integrità di un documento informatico sono garantite se al momento della sottoscrizione il certificato collegato alla firma digitale non sia scaduto, sospeso o revocato: in caso contrario, l’atto sottoscritto non avrebbe alcun valore probatorio e legale. In presenza di un certificato valido, privati, aziende e professionisti possono usare la firma elettronica per sottoscrivere e gestire una considerevole mole documentale: dai contratti con i clienti e i fornitori ai bilanci aziendali, fino agli atti ufficiali della Pubblica Amministrazione, come appunto quelli inerenti a un procedimento giudiziario.

La vicenda

Il tribunale di sorveglianza aveva ritenuto non ammissibile un reclamo contrario all’applicazione dell’articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario, perché sprovvisto della sottoscrizione elettronica da parte del difensore. Il Tribunale, infatti, non aveva riconosciuto la validità della firma elettronica apposta perché generata da un software che la inserisce in alto a sinistra del primo foglio e non in calce.

La Corte di Cassazione è intervenuta precisando che l’assenza della firma digitale in calce all’atto non ha sostanza giuridica se il documento è stato redatto e trasmesso con modalità telematiche. Per la sottoscrizione in calce, infatti, il documento avrebbe dovuto essere stampato, sottoscritto e scannerizzato per procedere con l’invio telematico, questione che non si pone per il documento ad oggetto della controversia, inviato digitalmente. La Corte aggiunge, infine, che non può essere rilevata neanche la mancanza della firma digitale, confermando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le modalità di inserimento della sottoscrizione elettronica devono essere considerate semplici irregolarità, che non determinano quindi l’inammissibilità dell’atto.

 

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