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Politica | 17 aprile 2023, 08:41

Elezioni Amministrative: dopo la prima ricusate anche le altre due liste a sostegno della candidatura di Scullino

Sabato scorso non era stata ammessa 'Scullino Sindaco', ora tocca anche a 'Scelgo Ventimiglia' e 'Democrazia Cristiana'. La motivazione è la stessa, quella legata all'avvocato che ha autenticato le firme

Elezioni Amministrative: dopo la prima ricusate anche le altre due liste a sostegno della candidatura di Scullino

Dopo quella di sabato scorso, anche le altre due liste che sostengono la candidatura a sindaco di Gaetano Scullino, sono state ‘ricusate’ (ovvero non ammesse) dalla Commissione Elettorale che si è riunita per la verifica delle diverse liste presentate entro le 12 di sabato scorso.

La motivazione è identica quella della lista ‘Scullino Sindaco’ e riguarda le formazioni di ‘Scelgo Ventimiglia’ e ‘Democrazia Cristiana’. La prima, che ha visto la presentazione di 188 firme, ne vede 39 autenticate dall’avvocato Roberto Cotta, che non risulta alla Commissione aver comunicato la propria disponibilità ad eseguirle secondo la Legge del 1990. Per quanto riguarda la Dc, sono 112 le firme ricusate sulle 184 presentate in Comune.

Ora Scullino e il suo staff hanno tempo tre giorni per presentare ricorso alla ricusazione delle tre liste. Lo stesso candidato a sindaco e l’avvocato Mazzola hanno confermato di voler procedere al ricorso. In questo momento, di fatto, la candidatura di Scullino è in bilico, ma secondo il suo staff non sarebbe necessaria l’autorizzazione all’autentica delle firme.

Questa la risposta dello staff di Scullino: "Nel pomeriggio di Sabato scorso il delegato alla presentazione delle liste di Scullino ha ricevuto la notifica della ricusazione di una di esse ed in data odierna ha ricevuto nuove notifiche, che confermano la predetta ricusazione, ma con una composizione differente della Sottocommissione Elettorale, giacché uno dei suoi componenti, presente e votante, è candidato con una lista antagonista (Lega). Inoltre è stata comunicata l’esclusione delle altre due liste presentate dal delegato, sempre motivata con il fatto che uno dei legali che ha autenticato le sottoscrizioni degli elettori non avrebbe comunicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza di essere disponibile a farlo. Il legale, per converso, sostiene di aver comunicato la propria disponibilità e la circostanza risulta altresì confermata dall’Ordine. A tal proposito il delegato ha fornito alla Sottocommissione Elettorale di Ventimiglia una dichiarazione a firma del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Imperia, che conferma di aver ricevuto dall’avv. Roberto Cotta la comunicazione della disponibilità di cui sopra. Se la comunicazione può avvenire in qualsiasi modo, come sostiene la circolare del CNF del 16.07.2021 - e, nella specie, è avvenuta - riteniamo che la partecipazione delle liste alla competizione elettorale non possa discendere da un fatto del terzo (la pubblicazione, sul sito dell’Ordine, del nome di quel legale). Il potere di autentica compete agli Avvocati in quanto tali, difatti non occorre alcuna autorizzazione, e non è necessaria neppure una presa d’atto da parte del Consiglio dell’Ordine. Il potere di autentica compete anche ai Consiglieri ed in tal caso il Consiglio di Stato (sez. V, 22.09.2011, n. 5345) ha statuito che l’autentica è regolare anche nel caso in cui il Consigliere non abbia comunicato la propria disponibilità al Sindaco. Per questi ed altri motivi riteniamo che la ricusazione della lista sia ingiusta, illegittima e lesiva di diritti tutelati anche a livello costituzionale. La Commissione Elettorale ha facoltà di esercitare poteri di autotutela, correggendo i propri atti illegittimi di esclusione delle liste dei candidati, fino al momento della pubblicazione del manifesto recante le candidature ufficiali (Consiglio di Stato, V, 18 marzo 2004, n. 1432; Consiglio di Stato, V, 24 marzo 1972, n. 218; Consiglio di Stato, V, 17 maggio 1996, n. 574). Approssimandosi la scadenza del termine breve previsto per i ricorsi elettorali, nel caso in cui non venga accolta l’istanza in autotutela, verrà depositato ricorso al TAR Liguria. La procedura è accelerata e prevede che la sentenza in forma semplificata venga resa entro 3 giorni e possa essere appellata entro 2 giorni; la sentenza del Consiglio di Stato interviene entro i 3 giorni successivi. Tale normativa consente l'immediata tutela giuridica della lista esclusa e, nel  contempo, contribuisce a garantire la regolarità del procedimento elettorale, assicurando i tempi tecnici per la corretta stampa e l'affissione del manifesto con le liste ammesse".

Carlo Alessi

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