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Al Direttore | 15 settembre 2016, 12:41

Sanremo: discussione su traffico e rumore, un lettore informa sulle normative del Codice della Strada

"Attendiamo fiduciosi che lo ‘Street Control’ possa misurare i decibel, augurandoci che avvenga prima del perforamento dei timpani..."

Sanremo: discussione su traffico e rumore, un lettore informa sulle normative del Codice della Strada

"Invio gli articoli del Codice della Strada e del Regolamento relativi alla questione rumori dei veicoli. Ovviamente non è necessario abitare nelle zone più trafficate per rendersi conto del caos del traffico e della indisciplina dei conducenti (non ultimi pedoni e ciclisti). Il tutto sembra essere ormai tollerato come un male necessario in nome di chissà quale mobilità e nel parziale disinteresse delle autorità proposte al controllo ed al sanzionamento. Attendiamo fiduciosi che lo ‘Street Control’ possa misurare i decibel, augurandoci che avvenga prima del perforamento dei timpani (e non solo..........).     

P.S. anche le sirene delle ambulanze e dei pompieri non scherzano

Distinti saluti".

Art. 79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

Art. 79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.  

2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.  

3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.  

4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento  non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. La misura della sanzione è da euro 1.174 a euro 11.741 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter. (2)

Art. 155. Limitazione dei rumori.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 155. Limitazione dei rumori.

1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.

2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.

3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento.

4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.

Redazione

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