L’Amministrazione Comunale di Imperia ha avviato un’azione di monitoraggio destinata ad avere la piena conoscenza degli esercizi pubblici che, lungo l’intero litorale cittadino, dall’estremo levante sino all’estremo ponente, contribuiscono a dar vita a quelle attività di intrattenimento estivo notturno comunemente identificate con l’appellativo di 'movida'.
Le forme di intrattenimento che interessano possono essere divise, ricorrendo ad una schematica tripartizione, tra intrattenimenti danzanti, piccoli intrattenimenti e manifestazioni temporanee. Nel dettaglio, nella categoria degli intrattenimenti danzanti spiccano i titolari di licenza di discoteca, che godono dell’orario più ampio, potendo terminare l’attività alle quattro del mattino. Dette attività debbono rigorosamente e senza possibilità di deroga, rispettare, durante il loro svolgimento, tutti i limiti di decibel previsti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale. Con i piccoli intrattenimenti si identificano i concertini che organizzano i titolari di bar e ristoranti i quali, in forza della loro autorizzazione commerciale di somministrazione di alimenti e bevande possono, senza necessità di ulteriori assensi, organizzare spettacoli ed intrattenimenti al solo scopo di allietare la clientela. Queste attività devono restare nel limite di spazio del ristorante o del bar, non devono prevedere strutture particolari quali palchi o la risistemazione a platea delle sedie. Lo spettacolo non deve diventare prevalente rispetto all’attività di somministrazione, che resta quella principale; l’ingresso deve restare gratuito, senza maggiorazione di prezzo rispetto al listino delle consumazioni; gli eventi non debbono trovare pubblicità in luoghi diversi da quello ove si svolge l’intrattenimento.
Quanto agli orari gli intrattenimenti accessori non possono protrarsi oltre le due di notte oppure, se anteriore, oltre l’orario di chiusura del bar o del ristorante. Anche i piccoli intrattenimenti debbono rispettare, senza possibilità di deroga, i limiti acustici di zona. Per quanto concerne, infine le attività temporanee, vale a dire le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo, questi eventi debbono munirsi di una duplice autorizzazione: una di pubblica sicurezza e una riguardante l’inquinamento acustico. Quest’ultima può essere rilasciata dal Comune anche in deroga ai limiti di inquinamento acustico della zona interessata, purché la richiesta sia sostenuta dalla relazione di un tecnico competente in acustica ambientale. L’orario di svolgimento delle manifestazioni temporanee di norma non deve oltrepassare le ore 0,30 della notte, salva la possibilità di protrarsi, in casi eccezionali, sino all’una. Il Sindaco, per eventi particolari, può permettere un ulteriore protrarsi dell’evento. Il tetto massimo di autorizzazioni acustiche concedibili non può eccedere i sessanta giorni annui per ciascuna zona di propagazione dei suoni.
Il censimento delle attività consentirà al Comune di avviare un attento programma di controllo sul territorio, dal quale potranno scaturire a carico di coloro che non rispettano i limiti di orario o di inquinamento acustico, pesanti sanzioni pecuniarie, specifiche ordinanze di riduzione dell’orario di attività, l’inibizione dell’uso della strumentazione sonora e di amplificazione, per arrivare alla sospensione delle attività irregolari.














