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Politica | 09 dicembre 2011, 00:10

Annullato il taglio alle Province. La soppressione delle giunte e la riduzione dei consiglieri scompaiono dalla manovra

Le Province rimangono in piedi, così come sono adesso, fino ad un'eventuale futura Legge dello Stato. Un sospiro di sollievo è stato così tirato, in tutt'Italia, dai 110 presidenti di Provincia, dagli 840 assessori e dai 2.853 consiglieri provinciali.

La giunta provinciale di Imperia

La giunta provinciale di Imperia

Divise su tutto ma non quando c'è in ballo il futuro delle poltrone. Destra e sinistra, negli ultimi giorni, si sono compattate a livello nazionale in un fronte comune contro la manovra del Governo Monti nella parte che andava a ridimensionare drasticamente le Province, con l'abolizione delle giunte e la riduzione del consiglio fino ad un massimo di dieci componenti. Ne è nato un pressing che ha portato ad una piccola ma sostanziale modifica nella manovra. All'interno del documento, definito "Salva Italia", nel capitolo dedicato proprio al riordino dell'Ente Provincia si dice che ogni modifica sarà stabilita da una Legge dello Stato.

Tutto annullato quindi, rispetto alla data ultima già indicata nel mese di novembre 2012, con la rivoluzione rimandata ad un prossimo futuro, forse anche successivo alla caduta del Governo Monti nella primavera del 2013, quindi gestita da un esecutivo politico. Un sospiro di sollievo è stato così tirato, in tutt'Italia, dai 110 presidenti di Provincia, dagli 840 assessori e dai 2.853 consiglieri provinciali. 

Questo era il testo dei commi relativi alle Province dell'art. 23 del cosiddetto Decreto 'Salva Italia', varato dal Consiglio dei Ministri del 4 dicembre scorso:

11. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

12. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni.

13. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite dalla Regione entro il 30 aprile 2012. Decorso tale termine e fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.

14. Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti.

15. Gli organi della Provincia sono coadiuvati da una Segreteria particolare e da una Segreteria tecnica.

16. Fatte salve le funzioni di cui ai commi da 11 a 15, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province sono trasferite entro il 30 aprile 2012 dalle Regioni ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite alle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 30 aprile 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.

17. Le leggi statali o regionali di cui al comma 16, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite.

18. Gli organi in carica delle Province decadono al momento dell’entrata in vigore delle leggi statali o regionali di trasferimento delle funzioni e comunque decadono entro il 30 novembre 2012.

19. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l’esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l’invarianza di spesa.

20. La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettoni di presenza.

Federico Marchi

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