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Attualità | 14 agosto 2026, 11:14

Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Sanremo: stop a Iliad per l'antenna di corso Matteotti

Respinto l'appello dell'operatore telefonico: legittima la distanza di 50 metri dai siti sensibili prevista dal regolamento comunale

Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Sanremo: stop a Iliad per l'antenna di corso Matteotti

Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune di Sanremo nella controversia con Iliad Italia sull'installazione di una nuova stazione radio base per la telefonia mobile in corso Matteotti 232. La Sesta Sezione, con la sentenza pronunciata dopo l'udienza pubblica del 2 luglio, ha respinto l'appello presentato dalla società contro la precedente decisione del TAR Liguria, confermando quindi il provvedimento con cui Palazzo Bellevue aveva negato l'autorizzazione. Iliad dovrà inoltre pagare al Comune 3 mila euro di spese di giudizio, oltre agli accessori di legge.

La vicenda era iniziata il 23 settembre 2024, quando Iliad aveva presentato la richiesta per l'autorizzazione prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche, con l'obiettivo di realizzare una stazione radio base sulla copertura dell'edificio di corso Matteotti 232. Il Comune, il 10 ottobre dello stesso anno, aveva però negato il via libera richiamando l'articolo 5 del proprio regolamento sulla pianificazione degli impianti per le stazioni di diffusione radiotelevisiva e telefonia pubblica. La norma stabilisce una distanza minima dai cosiddetti siti sensibili, prevedendo però la possibilità di derogare quando venga dimostrata tecnicamente la necessità di una distanza inferiore per garantire il servizio.

Iliad aveva quindi impugnato il diniego davanti al TAR Liguria, contestando anche la legittimità dello stesso regolamento comunale approvato dal Consiglio comunale nel 2023. Secondo l'operatore, il Comune avrebbe esercitato una competenza di natura radioprotezionistica non propria e introdotto un limite alla localizzazione degli impianti non previsto dalla legislazione nazionale. Il TAR aveva respinto il ricorso e Iliad aveva deciso di rivolgersi al Consiglio di Stato. Anche il secondo grado di giudizio si è però concluso a favore del Comune di Sanremo. Il punto centrale della sentenza riguarda proprio la possibilità per un Comune di introdurre, attraverso il proprio regolamento, specifiche cautele legate alla collocazione delle antenne. Il Consiglio di Stato ricorda che la normativa nazionale consente ai Comuni di intervenire per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e per "minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico". Una competenza che, precisa il Collegio, non significa poter stabilire nuovi limiti massimi di esposizione, che restano invece di competenza statale.

Per i giudici, dunque, minimizzare il rischio e fissare i livelli massimi di esposizione sono due questioni differenti. Il regolamento sanremese può perseguire il primo obiettivo, a condizione di non compromettere l'interesse pubblico alla realizzazione delle reti di telecomunicazione e alla copertura del segnale. Nel caso specifico, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la distanza prevista dal Comune non sia tale da impedire il completamento della rete. La previsione regolamentare, inoltre, non introduce limiti diversi da quelli fissati a livello nazionale, ma individua una cautela riferita a determinati siti sensibili.

Un aspetto decisivo è rappresentato dalla possibilità di deroga al limite dei 50 metri. Il regolamento di Sanremo prevede infatti che i nuovi impianti debbano essere collocati a non meno di 50 metri dai siti sensibili, ma ammette una distanza inferiore quando l'operatore dimostri tecnicamente che tale soluzione è necessaria per garantire il pubblico servizio e la corretta copertura del bacino d'utenza. Proprio questa possibilità, secondo il Consiglio di Stato, esclude che si possa parlare di un divieto assoluto e inderogabile. Spetta quindi all'operatore interessato chiedere la deroga e dimostrare le esigenze tecniche che la rendono necessaria. Iliad aveva contestato anche il presunto trattamento discriminatorio rispetto ad altri operatori telefonici, già presenti con propri impianti sullo stesso edificio. Ma anche su questo punto il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR. Non è stato infatti dimostrato che le antenne già esistenti siano state autorizzate quando era già in vigore l'attuale articolo 5 del regolamento comunale. I giudici hanno inoltre osservato che gli impianti presenti potrebbero essere stati autorizzati proprio attraverso la deroga prevista dalla stessa norma, qualora gli operatori avessero dimostrato le necessarie esigenze tecniche.

Respinta anche la contestazione secondo cui il diniego avrebbe creato una barriera anticoncorrenziale impedendo a Iliad di completare la propria rete e competere sul mercato. Il Consiglio di Stato ha sottolineato che la tutela della concorrenza non può tradursi nel riconoscimento di un diritto incondizionato di un operatore a installare i propri impianti in qualsiasi area. Esistono infatti interessi pubblici contrapposti che possono giustificare limitazioni, tra cui la tutela della salute pubblica. "La tutela della concorrenza non può risolversi nel concedere sempre e comunque, a un operatore economico, accesso ad un mercato", viene ricordato nella sentenza richiamando un precedente della stessa Sezione.

Alla luce di tutte queste considerazioni, l'appello di Iliad è stato definitivamente respinto. Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la legittimità dell'impostazione adottata dal Comune di Sanremo e del regolamento che disciplina la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, riconoscendo la possibilità di prevedere specifiche distanze dai siti sensibili purché non si trasformino in un divieto assoluto e sia sempre possibile dimostrare, per ragioni tecniche, la necessità di una diversa collocazione. Per il Comune, oltre alla conferma del proprio provvedimento, arriva anche la condanna di Iliad al pagamento delle spese del giudizio, quantificate in 3 mila euro oltre agli accessori di legge.

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