Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha accolto il ricorso presentato da un residente contro il Comune di Sanremo, annullando il diniego di sanatoria paesaggistica relativo a una serra bioclimatica installata sul terrazzo della propria abitazione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. La sentenza della Seconda Sezione del Tar rappresenta un passaggio importante sul tema delle serre bioclimatiche e del loro rapporto con la tutela del paesaggio, soprattutto quando gli interventi sono finalizzati al risparmio energetico.
Al centro della vicenda vi era una struttura installata senza titolo edilizio sul terrazzo di un appartamento all’ultimo piano di un edificio di Sanremo. Il Comune aveva respinto la richiesta di sanatoria richiamando i pareri negativi della Soprintendenza e della Commissione locale per il paesaggio, secondo cui il manufatto risultava “estraneo” all’architettura del palazzo e visibile dalla via Aurelia e dalla pista ciclopedonale. Il Tar, però, ha ritenuto fondato il ricorso sotto diversi profili. In primo luogo, i giudici amministrativi hanno evidenziato che il parere della Soprintendenza era stato espresso oltre il termine perentorio di novanta giorni previsto dalla normativa. Sebbene ciò non comporti automaticamente il silenzio-assenso, il parere tardivo perde comunque il proprio carattere vincolante.
Per questo motivo il Comune, secondo il Tar, non poteva limitarsi a recepirlo in modo automatico, ma avrebbe dovuto svolgere una valutazione autonoma e approfondita della compatibilità paesaggistica dell’opera. La sentenza entra poi nel merito della natura della struttura contestata. I giudici ricordano che una serra bioclimatica non costituisce un vero e proprio locale abitabile, ma una struttura destinata a migliorare l’efficienza energetica dell’immobile attraverso la captazione del calore solare. Nel caso specifico, la serra aveva consentito all’abitazione di passare dalla classe energetica “G” alla classe “D”. La struttura era composta da vetrate trasparenti e intelaiatura leggera in alluminio bianco, priva di impianti di climatizzazione e non utilizzabile come ambiente abitativo aggiuntivo.
Secondo il Tar, proprio la funzione energetica dell’opera impone una valutazione diversa rispetto a quella di una veranda tradizionale. Nella sentenza si legge infatti che la compatibilità paesaggistica deve tenere conto del fatto che una serra bioclimatica, “per garantire le prestazioni termiche, deve inevitabilmente avere una conformazione geometrica e superare in elevazione la ringhiera del balcone”. I giudici hanno inoltre sottolineato un altro aspetto decisivo: trattandosi di un intervento classificato tra quelli di lieve entità dal d.p.r. 31/2017, il Comune avrebbe dovuto verificare la possibilità di adottare misure mitigative per rendere l’opera compatibile con il vincolo paesaggistico, invece di optare direttamente per il rigetto.
Nella motivazione il Tar osserva anche come il contesto urbano circostante presenti già numerose verande, tettoie e strutture simili, alcune considerate persino più impattanti rispetto alla serra oggetto della controversia. Per queste ragioni il Tribunale ha annullato il provvedimento comunale, imponendo di fatto un nuovo esame della pratica. Le spese di giudizio sono state compensate, mentre il Comune di Sanremo dovrà rimborsare al ricorrente il contributo unificato.

















