Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dalla società CDS s.r.l. contro il Comune di Bordighera in merito alla mancata aggiudicazione del lotto n° 2 della gara per l’affidamento in subconcessione di tre spiagge libere attrezzate. La vicenda risale al febbraio 2022, quando il SUAP del Comune aveva negato l’aggiudicazione alla società ricorrente. CDS aveva quindi impugnato il provvedimento chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni, contestando, tra l’altro, presunte violazioni del codice dei contratti pubblici e principi di imparzialità amministrativa.
Nel corso del procedimento, però, è intervenuto un elemento decisivo: la stessa società ha depositato nel 2026 una dichiarazione di rinuncia al ricorso. Il Tar ha rilevato che tale rinuncia non era stata notificata all’amministrazione e quindi risultava formalmente irrituale. Tuttavia, i giudici l’hanno considerata come un segnale della “sopravvenuta carenza di interesse alla decisione”. Di conseguenza, il collegio ha stabilito che non vi fossero più i presupposti per entrare nel merito della controversia, dichiarando il ricorso improcedibile. Nella sentenza si legge che il tribunale “non può che prendere atto della dichiarazione di rinuncia”, traendone la conclusione che l’interesse della parte ricorrente a ottenere una pronuncia sia venuto meno.
Infine, per quanto riguarda le spese legali, il Tar ha disposto la compensazione tra le parti, motivandola con la particolarità della vicenda e con la definizione del giudizio in rito, senza una valutazione sostanziale delle questioni sollevate. La decisione chiude quindi definitivamente il contenzioso senza chiarire nel merito la legittimità della procedura di gara contestata.














