Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha accolto il ricorso dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti contro l’ordinanza del Comune di Santo Stefano al Mare che vietava la sosta e la fermata di camper e roulotte nel parcheggio sovrastante i cantieri della Marina degli Aregai. La sentenza, emessa dalla Seconda Sezione e depositata il 4 giugno 2025, ha disposto l’annullamento del provvedimento comunale per carenza di motivazione tecnica e istruttoria.
Il divieto, introdotto con ordinanza n. 56 del 4 novembre 2024, era stato giustificato dall’amministrazione con presunti rischi statici per la struttura del parcheggio, progettato per le sole autovetture, e con possibili pericoli legati all’utilizzo delle rampe da parte di veicoli più pesanti. Ma per i giudici amministrativi queste spiegazioni si sono rivelate insufficienti.
“La motivazione – si legge nella sentenza – risulta solo genericamente affermata, senza il supporto di relazioni o dati tecnici che rendano plausibile la sussistenza dei paventati rischi per la tenuta delle strutture portanti”. Lo stesso vale per le rampe di accesso e uscita: anche in quel caso, secondo il Tar, manca una valutazione concreta e documentata.
Il Comune, che non si è costituito in giudizio, non ha fornito alcun ulteriore elemento difensivo né ha prodotto atti istruttori a sostegno della propria decisione. L’Associazione ricorrente, rappresentata dall’avvocato Marcello Viganò, ha contestato il provvedimento sotto diversi profili, in particolare per violazione degli articoli 6, 7 e 185 del Codice della Strada, che equiparano – salvo eccezioni – le auto-caravan alle normali autovetture in materia di sosta.
Il Tar ha riconosciuto la piena legittimazione dell’Associazione a promuovere il ricorso, richiamando precedenti giurisprudenziali in cui il suo ruolo di rappresentanza collettiva degli interessi dei camperisti era stato già riconosciuto.
Per tutte queste ragioni, il ricorso è stato accolto con annullamento dell’ordinanza comunale. Le spese di giudizio sono state compensate “in considerazione della particolarità della vicenda”.
Con questa pronuncia, il Tar ribadisce l’obbligo per le amministrazioni locali di motivare adeguatamente i divieti alla circolazione e alla sosta, specialmente quando questi colpiscono categorie di veicoli in modo specifico e potenzialmente discriminatorio.














