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Cronaca | 13 maggio 2026, 16:30

Sale giochi senza licenza a Ventimiglia, il Consiglio di Stato respinge il ricorso della titolare

Confermata l’ordinanza del Comune: attività irregolare per assenza di subingresso e violazione delle distanze minime previste dal regolamento

Sale giochi senza licenza a Ventimiglia, il Consiglio di Stato respinge il ricorso della titolare

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dalla titolare di una sala giochi contro la sentenza del TAR Liguria che aveva confermato l’ordinanza del Comune di Ventimiglia per la cessazione dell’attività oppure, in alternativa, la rimozione immediata degli apparecchi da gioco. Il provvedimento comunale era stato adottato nel 2024 dopo un sopralluogo della Polizia locale all’interno del locale, dove erano state trovate sei slot machine. Secondo il Comune, l’attività risultava priva della necessaria licenza prevista dall’articolo 86 del TULPS e situata inoltre a meno di 300 metri dalla caserma della Guardia di Finanza, in una zona vietata all’apertura di sale giochi dal regolamento comunale.

Nel ricorso, l’appellante aveva contestato soprattutto la mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, sostenendo inoltre che il solo titolo necessario fosse quello previsto dall’articolo 86 del TULPS. I giudici di Palazzo Spada hanno però chiarito che, pur non potendo la nota della Polizia locale essere equiparata a una formale comunicazione di avvio del procedimento, questo vizio non avrebbe comunque comportato l’annullamento dell’atto. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere differente. Il regolamento comunale di Ventimiglia stabilisce infatti che, in caso di trasferimento della proprietà o della gestione di un’attività con apparecchi da gioco, il nuovo titolare debba presentare una specifica istanza di subingresso. Adempimento che, nel caso esaminato, non era mai stato effettuato.

Per questo motivo è stata confermata la legittimità dell’ordine di cessazione dell’attività o della rimozione degli apparecchi. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento di 3.000 euro di spese legali in favore del Comune.

Carlo Alessi

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