"Autovelox",apparecchi omologati-Art.142 cds limiti di velocita':1- i dispositivi devono essere omologati dal Ministero dei trasporti ed approvati singolarmente.Non possono essere impiegati apparecchi con tolleranza strumentale superiore al 5% (art.345 regolamento CDS). 2- Le apparecchiature devono essere gestite direttamente dagli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stadale (in questo caso dalla polizia provinciale) elencati dall'art.12 CDS. 3- I risultati vanno corretti a favore del trasgressore. L'entita' della tolleranza fissata per ciascun apparecchio e' del 5% con un minimo di 5 Km. 4- Le postazioni di controllo della velocita' devono essere segnalate e ben visibili. Vede Sig. Luigi De Chicchis,il fatto che un Giudice di Pace,abbia annullato in provincia di Imperia 10 multe per violazione all'Art.142 CDS combinate grazie ad una postazione fissa,ripeto, postazione fissa di un autovelox non vuol dire che i trasgressori non avessero violato il limite imposto in quel tratto di strada,ma avra' sicuramente giudicato uno dei 4 punti citati precedentemente,non conformi con quanto dispone il Ministero dei trasporti".
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