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Economia | 10 marzo 2019, 10:00

Infortunio in itinere: quando si manifesta cosa fare

Nel corso degli anni, anche su spinta di una consolidata giurisprudenza, è emersa progressivamente l’idea di estendere la tutela contro gli infortuni sul lavoro anche ai casi in cui il lavoratore subisse delle lesioni nel tragitto tra la propria abitazione ed il luogo di lavoro

Infortunio in itinere: quando si manifesta cosa fare

Con l’appuntamento di oggi cercheremo di sintetizzare il complesso istituto dell’infortunio in itinere.

Nel corso degli anni, anche su spinta di una consolidata giurisprudenza, è emersa progressivamente l’idea di estendere la tutela contro gli infortuni sul lavoro anche ai casi in cui il lavoratore subisse delle lesioni nel tragitto tra la propria abitazione ed il luogo di lavoro. Pertanto, con un grande ampliamento della cornice protettiva, il Legislatore, a particolari condizioni, riconosce come infortuni indennizzabili anche avvenimenti che si verificano non solo al di fuori dell’azienda, ma anche al di fuori dell’orario di lavoro.

Nei dettagli, l’Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali protegge il lavoratore anche dagli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro, e qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

Tuttavia, prima di classificare come infortunio indennizzabile ogni avvenimento verificatosi nella cornice indicata, la legge – proprio come avverrebbe in un normale rapporto assicurativo – impone alcuni stringenti requisiti.

Durante il normale percorso di collegamento tra luogo di lavoro e luogo di abitazione sono da escludersi interruzioni o deviazioni non necessitate e del tutto indipendenti dal lavoro. Ad esempio, rientrando a casa dal lavoro, fermarsi ad acquistare del vino per gli ospiti che avremo poco più tardi a cena potrebbe alterare le condizioni di rischio, rendendo molto più difficile il riconoscimento di un infortunio indennizzabile. Al contrario, la deviazione si intenderebbe necessitata quando effettuata per cause di forza maggiore (ad es. la chiusura improvvisa di una strada) oppure per esigenze essenziali ed improrogabili o, ancora, dovute all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

Un altro elemento essenziale da considerare per qualificare un infortunio in itinere si riferisce alle modalità con cui avviene il trasferimento del lavoratore dall’abitazione al luogo di lavoro. Infatti, se da un lato il Legislatore considera di norma indennizzabili gli spostamenti effettuati a piedi e con mezzi pubblici, maggiori incertezze sorgono con riferimento all’uso del mezzo di trasporto privato da parte del lavoratore, che deve risultare in qualche modo necessitato. Per semplificare: il ricorso al mezzo privato sarebbe ammesso in tutti quei casi in cui il luogo di lavoro non sia raggiungibile a piedi e fosse assente una linea di trasporto pubblico. Ovviamente la sola presenza di un servizio di trasporto pubblico non sarebbe comunque sufficiente ad escludere l’uso del mezzo privato, dal momento che potrebbe essere incompatibile con gli orari lavorativi.
Lo spirito di queste apparenti restrizioni è chiaro: gli infortuni subiti dai lavoratori a bordo di un mezzo privato non giustificherebbero l’intervento assistenziale dell’Inail nei casi in cui, per coprire lo stesso tragitto, ci fosse stata l’alternativa di un mezzo di trasporto pubblico, tradizionalmente più sicuro.
Inoltre, grazie ad una recente modifica legislativa in chiave ambientalista, l’uso del velocipede da parte del lavoratore, per i positivi riflessi ambientali, è da considerarsi ammesso in ogni caso.

Infine, la legge esclude la copertura assicurativa sia degli infortuni in itinere causati dall’abuso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti ed allucinogeni da parte del lavoratore, sia degli incidenti causati da soggetti sprovvisti di regolare patente di guida.

 

Cenni normativi: artt. 2, 210 D.P.R. n. 1124/1965; art. 12 d.lgs. n. 38/2000; l. n. 221/2015

Edoardo Crespi

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