/ Attualità

Attualità | 07 settembre 2026, 10:20

Porto di Ospedaletti, la Cassazione respinge il ricorso dell'Agenzia Entrate: nulla dovuto dal fallimento FINIM srl

La Suprema Corte ha confermato la decisione del Tribunale di Imperia: la curatela non aveva mai avuto la disponibilità dell'area demaniale né delle opere del porto

Porto di Ospedaletti, la Cassazione respinge il ricorso dell'Agenzia Entrate: nulla dovuto dal fallimento FINIM srl

Una nuova pronuncia della Corte di Cassazione interviene sulla lunga e complessa vicenda giudiziaria legata al porto turistico di Ospedaletti e, questa volta, riguarda direttamente le somme richieste dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione al fallimento della FIN.IM. Finanziaria Immobiliare. Con la sentenza depositata dopo la camera di consiglio del 3 giugno 2026, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dall'ADER contro il decreto del Tribunale di Imperia n. 803/2023. Al centro della controversia c'era la richiesta di ammissione al passivo fallimentare di un credito per l'occupazione delle aree demaniali del Comune di Ospedaletti. Una pretesa che, secondo i giudici, non può essere imputata alla procedura fallimentare.

La vicenda affonda le proprie radici nell'annullamento della concessione demaniale rilasciata il 1° febbraio 2007 alla FIN.IM. per la costruzione e gestione del nuovo porto turistico. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 361 del 2013, aveva infatti annullato la concessione, affidata direttamente senza gara pubblica. Successivamente, con la sentenza n. 690 del 2021, lo stesso Consiglio di Stato aveva confermato la legittimità del parere con cui la commissione istituita presso la Capitaneria di Porto di Imperia aveva escluso l'opportunità di acquisire al patrimonio dello Stato le opere realizzate nell'area demaniale. La vicenda si è quindi intrecciata con il fallimento della società e con la questione relativa alla sorte delle opere presenti sul compendio portuale.

Il punto decisivo della causa esaminata dalla Cassazione riguarda però la disponibilità concreta dell'area e delle opere da parte della curatela. Il Tribunale di Imperia aveva già rilevato che il fallimento non aveva mai preso in carico il compendio, non aveva avuto il possesso o la disponibilità dell'area demaniale e non aveva inserito nell'inventario le opere realizzate dalla concessionaria. La curatela, inoltre, non aveva potuto accedere liberamente alla zona, se non previa autorizzazione del Comune. Circostanze che, secondo i giudici, escludevano l'esistenza di quel rapporto effettivo tra i beni e la procedura fallimentare necessario per attribuire alla stessa gli obblighi derivanti dall'occupazione senza titolo.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva contestato questa ricostruzione davanti alla Cassazione, sostenendo che il precedente giudicato amministrativo imponesse una diversa conclusione. Secondo l'ADER, infatti, la sentenza del Consiglio di Stato del 2021 aveva stabilito che, al termine della concessione, fosse il concessionario a dover provvedere alla rimessione in pristino dell'area e a sostenere le conseguenze relative alla manutenzione delle opere. Da questa premessa l'Agenzia faceva discendere la richiesta di riconoscimento del proprio credito per il periodo compreso tra la dichiarazione di fallimento, avvenuta il 9 luglio 2015, e la restituzione dell'area al Comune, il 21 aprile 2022.

La Suprema Corte, tuttavia, non ha condiviso questa impostazione. I giudici hanno sottolineato che il precedente giudicato amministrativo non poteva essere interpretato nel senso di attribuire automaticamente alla curatela la disponibilità dei beni. Al contrario, proprio la sentenza del Consiglio di Stato n. 690 del 2021 aveva evidenziato che le opere non erano state ritenute convenienti per la formazione della massa fallimentare e che la curatela non era mai entrata nella disponibilità dell'area. "Non v'è stata, dunque, in base a quanto concordemente affermato in entrambi i plessi, una effettiva acquisizione del bene all'attivo fallimentare, né un concreto esercizio di poteri di gestione da parte della curatela", si legge nella pronuncia.

La Cassazione ha quindi ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il principio affermato è particolarmente rilevante per la vicenda: venendo meno il necessario collegamento funzionale tra il bene e la procedura fallimentare, non può essere attribuita alla procedura stessa la responsabilità per gli obblighi derivanti dall'occupazione "sine titulo". In altre parole, la curatela non può essere chiamata a rispondere di un'occupazione di un'area che, secondo quanto accertato nei precedenti giudizi, non aveva mai effettivamente acquisito né gestito.

Il verdetto arriva mentre la partita sul futuro del porto di Ospedaletti continua su altri fronti giudiziari e amministrativi. La vicenda del compendio Baia Verde si trascina infatti da anni e ha prodotto numerosi contenziosi. Nel marzo 2025, la Corte d'Appello aveva già rigettato integralmente l'appello del Fallimento FIN.IM. in una causa da oltre 150 milioni di euro, confermando che non spettavano indennizzi per le opere realizzate e non completate.

Nel frattempo, il Comune di Ospedaletti ha continuato a lavorare sul nuovo progetto del porto. Nel 2026 l'Amministrazione ha revocato il precedente progetto del 2023 e valutato una nuova proposta presentata dalla società Marina di Talao Spa nell'ambito della finanza di progetto. A giugno, inoltre, la Giunta si è costituita davanti al TAR Liguria proprio contro un nuovo ricorso presentato dal Fallimento Fin.Im., relativo alle delibere comunali che hanno dichiarato di pubblico interesse il nuovo progetto. La vicenda del porto, dunque, è tutt'altro che conclusa, ma la sentenza della Cassazione aggiunge un altro tassello a una storia giudiziaria che da oltre un decennio condiziona il futuro dell'approdo ospedalettese.

Sul piano strettamente processuale, la Cassazione ha infine condannato l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 12 mila euro, oltre 200 euro per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA. La Corte ha inoltre dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium