Sono state pubblicate dal Tar della Liguria, le motivazioni legate al ricorso della Porto San Francesco Srl, relative al restyling del porto vecchio di Sanremo, dopo l’accoglimento dello stesso. Il ricorso chiedeva l’annullamento della delibera di Giunta del 15 gennaio 2019, che aveva evidenziato il valore pubblico nella riqualificazione del porto vecchio e di quelle successive.
Secondo la ‘Porto San Francesco’, che ha instaurato il ricorso “L’Amministrazione non avrebbe tenuto conto delle insuperabili criticità della proposta della ‘Porto di Sanremo Srl’, il cui progetto aveva il diritto di prelazione. Il progetto, inoltre si porrebbe in contrasto con le Linee guida n. 9 per via dell’enorme valore del VAN di progetto, che disvelerebbe l’extra-redditività dell’investimento per il partner privato a discapito dell’amministrazione pubblica”.
Nelle motivazioni si parla anche del noto tunnel sotterraneo, ad unico senso di marcia che “Potrebbe determinare problemi per il traffico dei mezzi pesanti e per la gestione delle emergenze. Mancherebbero anche i documenti progettuali fondamentali (tra cui le relazioni geotecnica e sismica, l’elaborato degli impianti di sicurezza, le sezioni schematiche). Inoltre la pedonalizzazione della sovrastante via Bixio non rispetterebbe il P.U.C., che prevede il mantenimento della strada con un doppio senso di marcia”.
Secondo i ricorrenti “Risulterebbe incongruo e discriminatorio conferire rilevanza decisiva per la riqualificazione dell’area portuale alla realizzazione di un’opera a terra, anziché di un’opera marittima (qual è il rifacimento della diga foranea proposto dalla ricorrente)”.
“Il Comune, inoltre, avrebbe violato le regole di par condicio, trasparenza e confronto concorrenziale, cui si era autovincolato con l’atto di avvio della procedura, perché: non avrebbe stabilito punteggi per i criteri di valutazione indicati, avrebbe fissato canoni troppo generali e, oltretutto, lo avrebbe fatto solo dopo avere ricevuto le proposte. una volta individuata la soluzione più soddisfacente per il proprio interesse nel tunnel veicolare, avrebbe dovuto consentire a tutti gli operatori di adeguare i rispettivi progetti a tale esigenza”.
Nel documento del Tar si parla anche di “Eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione della par condicio. Il provvedimento avversato avrebbe erroneamente ravvisato carenze documentali nella proposta di Porto San Francesco, perché le indicazioni mancanti risulterebbero contenute nella relazione illustrativa, nella relazione geotecnica, nella relazione tecnica opere a terra e nello studio di prefattibilità ambientale. Inoltre, il VAN del concessionario, calcolato dalla ricorrente in € 215.000,00, sarebbe stato scorrettamente rideterminato dal R.U.P. nell’importo di 3.542.968,00, applicando un tasso di rischio inferiore a quello reale. Gli errori istruttori deriverebbero dall’esiguità del tempo impiegato dall’ente per esaminare il progetto della deducente, pari a soli quindici giorni, a fronte dell’anno e mezzo dedicato al vaglio della proposta vincitrice, inoltrata il 4 agosto 2017 ed irritualmente integrata il 14 febbraio 2018. Infine, la soluzione progettuale di Porto di Sanremo avrebbe beneficiato di plurime presentazioni pubbliche per acquisire le osservazioni degli stakeholders, a differenza della proposta dell’esponente, illustrata alle associazioni di categoria in una sola occasione”.
Sia il Comune di Sanremo che la Porto di Sanremo si sono costituiti in giudizio, eccependo l’inammissibilità del gravame e sostenendone, in ogni caso, l’infondatezza nel merito. Negli ultimi anni si sono registrati ricorsi e controricorsi.
La Porto San Francesco ha lamentato l’illegittimità degli atti con i quali il Comune di Sanremo ha dapprima prescelto la proposta presentata da Porto di Sanremo per la riqualificazione dell’area tramite finanza di progetto e, in seguito a nuove produzioni della controinteressata, ha dichiarato fattibile il progetto. Infine, dopo una lunga istruttoria nel corso della quale sono state introdotte ulteriori modifiche, ha bandito la gara pubblica, sulla base del progetto approvato e con diritto di prelazione della promotrice.
Il Tar ha dichiarato ammissibile il ricorso introduttivo avverso la delibera del 15 gennaio 2019, con cui la Giunta ha dichiarato la proposta di Porto di Sanremo Srl ‘di maggior interesse pubblico’, stabilendo di invitare solamente l’impresa prescelta ad apportare al progetto le innovazioni necessarie al conseguimento del giudizio di fattibilità.
Per effetto dell’atto gli altri concorrenti che avevano presentato un progetto alternativo in relazione al medesimo intervento di riqualificazione sono stati immediatamente esclusi dalla fase di sviluppo e miglioramento della proposta, inverandosi così, nei loro confronti, un arresto procedimentale.
Come stigmatizzato dalla Porto San Francesco “La proposta originariamente presentata dalla controinteressata era carente di elementi indispensabili per l’operazione di project financing, specialmente sotto il profilo economico-finanziario, che sono stati via via introdotti nell’iter che ha condotto dapprima alla dichiarazione di fattibilità e, in seguito, all’indizione della gara pubblica. Infatti, il Comune ha consentito all’impresa prescelta come promotrice di sanare le gravissime lacune da cui era affetta la proposta iniziale, sia con riferimento all’allocazione dei rischi, sia con riguardo all’equilibrio economico-finanziario dell’operazione”.
Secondo il ricordo risulta evidente che, secondo i principi generali in tema di PPP e le regole cui il Comune si era autovincolato, la proposta di Porto di Sanremo non avrebbe potuto essere dichiarata ‘di maggior interesse pubblico’ a fronte delle gravi carenze concernenti elementi fondamentali, espressamente enunciati nell’atto di avvio della procedura, né, quindi, avrebbe potuto essere ammessa in via esclusiva al ‘dialogo plasmante’ con l’Amministrazione, per sanare le lacune di fattibilità del progetto modificandone in via sostanziale i contenuti economico-finanziari.
“Nel caso in esame il Comune ha, in sostanza, dato vita ad una procedura irrituale e sviata, nella quale ha ammesso solo l’autore della prescelta idea progettuale urbanistico-architettonica ad un dialogo tête-à-tête per tramutare la proposta iniziale (macroscopicamente non conforme all’interesse pubblico sotto i profili dei rischi dell’intervento e dell’immenso guadagno del solo imprenditore) in una congrua proposta di project, sovrapponendo indebitamente i ruoli dell’Amministrazione e del proponente e, per altro verso, negando incomprensibilmente una pari opportunità di rinnovamento agli altri competitors. Invece, poiché la proposta di Porto di Sanremo s.r.l. non era fattibile né dal punto di vista strettamente tecnico l’Amministrazione avrebbe dovuto concedere a tutti i proponenti la chance di sanatoria e/o di miglioramento, anche se prediligeva il progetto urbanistico-edilizio della contro interessata”.
Non è stata accolta la tesi di Porto di Saremo, secondo la quale non avrebbe fruito di un vantaggio a discapito degli altri competitors, perché l’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 contemplerebbe la possibilità di porre a base di gara un progetto radicalmente diverso da quello originario, come confermato dal Consiglio di Stato.
Tenuto conto dell’importanza strategica dell’opera, il Tar ritiene opportuno modulare gli effetti dell’annullamento degli atti impugnati, contemperando l’esigenza di salvare l’attività sino ad oggi svolta nel corso dell’iter procedimentale (in cui, come si è visto, i ruoli di proponente e di concedente si sono irritualmente sovrapposti) con quella di eliminare l’indebito vantaggio concorrenziale attribuito a Porto di Sanremo Srl.
Pertanto, il Comune potrà ribandire la procedura aperta per l’affidamento in concessione dell’intervento di riqualificazione dell’area del ‘Porto Vecchio’, tramite project financing ad iniziativa pubblica, ponendo a base di gara lo stesso progetto di fattibilità di cui è causa, ma senza il diritto di prelazione in favore di Porto di Sanremo, ristabilendo così la parità di trattamento illegittimamente conculcata.
(Sotto la sentenza scaricabile)