CIA Imperia interviene in merito all'agevolazione IMU. “Con l’Ordinanza n. 20130 del 24 settembre 2020, la Cassazione si è pronunciata in merito all’esenzione IMU da attribuire a due coniugi che, per ragioni di lavoro, avevano stabilito la propria residenza anagrafica in due immobili siti in Comuni diversi - dichiarano da CIA Imperia - tale Sentenza non solo rigetta la richiesta di applicare l’esenzione IMU per i due immobili interessati, bensì non attribuisce ad alcuno di questi l’agevolazione prevista per l’abitazione principale, in quanto in nessuna delle due unità immobiliari i due coniugi hanno stabilito la residenza anagrafica e il domicilio”.
“Con la recente Sentenza n. 20130 del 24 settembre 2020, la Cassazione ha chiarito che, per avere diritto all’esenzione IMU, nella stessa unità immobiliare, devono dimorare stabilmente e risiedere anche anagraficamente sia il possessore che l’intero suo nucleo familiare. Inoltre, l’esigenza lavorativa non è una giustificazione per fissare la residenza in immobili siti in Comuni diversi; in sostanza, per ottenere l’agevolazione IMU, la Cassazione sostiene che: residenza e dimora abituale dei coniugi devono coesistere - concludono da CIA - tale affermazione porta ad una considerazione estremamente vincolante che comporta, in mancanza delle condizioni più sopra individuate (residenza e dimora per entrambi i coniugi), l’inapplicabilità dell’esenzione IMU sulle due unità immobiliari”.
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