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Attualità | 09 agosto 2026, 07:00

Impianto fotovoltaico di Taggia, confermata la revoca degli incentivi: resta valida la richiesta di restituzione di oltre 150mila euro

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del titolare dell’impianto costruito sulle serre

Impianto fotovoltaico di Taggia, confermata la revoca degli incentivi: resta valida la richiesta di restituzione di oltre 150mila euro

Il Consiglio di Stato ha confermato la revoca degli incentivi riconosciuti a un impianto fotovoltaico realizzato sulle serre di via Orti, a Taggia. Resta valida anche la richiesta con cui il Gestore dei Servizi Energetici ha chiesto la restituzione di 150.408,03 euro, corrispondenti alle somme già erogate. Con la sentenza pubblicata il 17 luglio scorso, i giudici della Seconda Sezione hanno respinto l’appello presentato contro la precedente decisione del TAR del Lazio. Al centro del contenzioso c’era la data di completamento dell’impianto: secondo il Consiglio di Stato, alla fine del 2010 mancavano due dispositivi necessari per poter considerare conclusi i lavori. Il fatto che l’impianto fosse successivamente entrato in funzione e avesse iniziato a produrre energia non è stato ritenuto sufficiente. Per ottenere gli incentivi era necessario che, entro la scadenza stabilita dalla legge, fossero state installate tutte le componenti obbligatorie.

La vicenda comincia il 13 dicembre 2010, quando il titolare dell’impianto denominato “Fotovoltaico integrato su serra”, comunicò al GSE di aver concluso i lavori il precedente 6 dicembre. L’impianto, della potenza di 40,32 kilowatt, era stato realizzato sostituendo la copertura vetrata di alcune serre situate in via Orti. Dichiarare la conclusione dell’intervento entro il 31 dicembre 2010 era indispensabile per ottenere le tariffe previste dal secondo Conto energia. Il 10 maggio 2011 venne presentata la richiesta di riconoscimento degli incentivi, dichiarando che l’impianto era entrato in esercizio quattro giorni prima. Il successivo 30 luglio il GSE accolse la domanda e riconobbe una tariffa di 0,422 euro per ogni kilowattora prodotto. La convenzione sottoscritta prevedeva una durata di vent’anni, dal 6 maggio 2011 al 5 maggio 2031.

Il controllo effettuato nel 2017. Nel luglio del 2017 il GSE avviò un procedimento di verifica e incaricò una società di effettuare un sopralluogo sull’impianto di Taggia. Dagli accertamenti emerse l’assenza di un trasformatore esterno di isolamento galvanico e di un sistema esterno di protezione di interfaccia. In termini semplici, si tratta di dispositivi necessari per la sicurezza dell’impianto e per il suo corretto collegamento alla rete elettrica. Secondo quanto ricostruito nella sentenza, il sistema di protezione venne installato nel dicembre del 2017, mentre il trasformatore venne collocato nel novembre del 2018. Entrambi, quindi, furono aggiunti diversi anni dopo la scadenza del 31 dicembre 2010. Per il GSE, l’impianto non poteva essere considerato completamente ultimato alla data dichiarata dal titolare. Il 18 febbraio 2020 venne quindi disposta la decadenza dalle tariffe incentivanti. Due mesi più tardi, il 17 aprile, il Gestore chiese la restituzione di 150.408,03 euro, da versare entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il ricorso davanti al TAR del Lazio. Il titolare impugnò sia la revoca degli incentivi sia la richiesta di restituzione del denaro davanti al TAR del Lazio. La difesa sosteneva, tra gli altri aspetti, che l’impianto fosse completo e funzionante e che avesse iniziato regolarmente a produrre energia nel maggio del 2011. Contestava inoltre la scelta di revocare interamente il beneficio, ritenendo che il GSE avrebbe potuto applicare una riduzione delle tariffe. Un ulteriore motivo riguardava il tempo trascorso. Secondo il ricorrente, il Gestore non avrebbe potuto rimettere in discussione gli incentivi a distanza di circa nove anni dal loro riconoscimento. Il TAR del Lazio respinse però il ricorso e i successivi motivi aggiunti. Contro questa decisione presentò appello al Consiglio di Stato, chiedendo la riforma della sentenza. Anche il giudizio di secondo grado si è concluso con il rigetto delle contestazioni.

“Funzionante” non significa “completato”. Il punto centrale della sentenza riguarda la differenza tra un impianto capace di produrre energia e un impianto completamente ultimato secondo le disposizioni previste per l’accesso agli incentivi. Il fatto che la struttura fosse entrata in funzione nel maggio del 2011, spiegano i giudici, non dimostra che tutti i lavori fossero stati conclusi entro il 31 dicembre 2010. Un impianto può materialmente funzionare anche senza alcuni elementi, ma non può essere considerato formalmente completato se mancano componenti obbligatorie. Per ottenere le tariffe era necessario che entro la fine del 2010 fossero installati e collegati non soltanto i pannelli, le strutture di sostegno, i cavi e i convertitori, ma anche i dispositivi di protezione e isolamento. La mancanza del trasformatore e del sistema di protezione ha quindi portato il Consiglio di Stato a ritenere non rispettato il requisito della conclusione dei lavori entro la scadenza. Secondo i giudici, la dichiarazione presentata al GSE non era veritiera nella parte in cui attestava il completamento dell’impianto entro il 2010.

Perché non è stata applicata una semplice riduzione. Con il secondo motivo di appello, il titolare aveva contestato la revoca totale degli incentivi, sostenendo che sarebbe stato possibile applicare soltanto una decurtazione delle tariffe. Anche questa argomentazione è stata respinta. Il Consiglio di Stato ha ricordato che la presentazione di dati non veritieri nella richiesta di accesso ai benefici rappresenta una delle violazioni più gravi previste dalla normativa. In presenza di una violazione rilevante, il GSE conserva il potere di dichiarare la decadenza dagli incentivi e di recuperare le somme già erogate. La possibilità, contemplata dalla legge, di applicare in determinati casi una riduzione non elimina quindi la revoca quando viene accertata la mancanza di uno dei requisiti fondamentali per ottenere le agevolazioni.

I controlli del GSE possono arrivare anche dopo anni. Un altro punto affrontato dal Consiglio di Stato riguarda il periodo trascorso tra il riconoscimento degli incentivi e il sopralluogo. Secondo il ricorrente, la decisione del GSE avrebbe avuto le caratteristiche di un annullamento d’ufficio e avrebbe dovuto rispettare i termini previsti per l’autotutela amministrativa. I giudici hanno però chiarito che il Gestore non si è limitato a rivalutare documenti già esaminati al momento della domanda. Il controllo sull’impianto ha fatto emergere per la prima volta la mancanza di componenti fondamentali e la differenza tra lo stato effettivo della struttura e quanto dichiarato. Non si è trattato, dunque, di un ripensamento sulla decisione originaria, ma dell’esercizio del potere di verifica attribuito al GSE. Quando riceve una richiesta di accesso alle tariffe, il Gestore valuta inizialmente la documentazione e le dichiarazioni presentate dal richiedente. Successivamente può effettuare controlli sugli impianti per verificare che la situazione reale corrisponda alle informazioni fornite. Secondo il Consiglio di Stato, questi accertamenti possono essere compiuti durante l’intero periodo in cui vengono corrisposti gli incentivi. Il passare degli anni non impedisce quindi al GSE di revocare i benefici quando emerge una violazione rilevante.

Confermata la richiesta da 150mila euro. Il Consiglio di Stato ha respinto tutti e tre i motivi di appello e confermato la sentenza del TAR del Lazio. Rimangono pertanto validi il provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti e la richiesta di restituzione di 150.408,03 euro avanzata dal GSE. Il titolare è stato inoltre condannato a pagare al Gestore dei Servizi Energetici 5mila euro per le spese del giudizio, oltre agli accessori previsti dalla legge. La decisione chiude il giudizio di merito davanti alla giustizia amministrativa e ribadisce un principio preciso: per ottenere e mantenere gli incentivi non è sufficiente che un impianto produca energia. Tutte le componenti obbligatorie devono essere installate entro le scadenze previste e quanto dichiarato nella domanda deve corrispondere alla situazione effettiva.

Andrea Musacchio

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