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Cronaca | 27 ottobre 2026, 08:51

Bussana Vecchia, la Cassazione respinge il ricorso sull’immobile conteso con lo Stato: confermata la decisione

La vicenda giudiziaria riguarda un edificio danneggiato dal terremoto del 1887 e ristrutturato a partire dal 1973. Respinta la richiesta di rivedere le precedenti decisioni: per il ricorrente anche 5mila euro di ulteriori somme, oltre alle spese legali

Bussana Vecchia, la Cassazione respinge il ricorso sull’immobile conteso con lo Stato: confermata la decisione

La lunga vicenda giudiziaria legata a un immobile nel borgo di Bussana Vecchia, a Sanremo, arriva a un nuovo passaggio davanti alla Corte di Cassazione. Con l’ordinanza pubblicata il 22 ottobre 2026, la Seconda sezione civile ha respinto il ricorso presentato da Stefano Pascucci, che contestava le precedenti decisioni relative all’edificio, parzialmente distrutto dal terremoto del 1887 e da lui posseduto e ristrutturato a partire dal 1973. Al centro della controversia ci sono la proprietà del bene, gli interventi eseguiti nel corso degli anni e la richiesta di risarcimento avanzata dall’Amministrazione finanziaria per l’occupazione senza titolo. La sentenza della Cassazione conferma l’esito del giudizio di appello, senza riaprire le questioni già definite nei precedenti gradi di giudizio.

La causa era stata avviata da Pascucci davanti al Tribunale di Genova, chiedendo di accertare l’acquisto dell’immobile per usucapione. L’Amministrazione finanziaria si era opposta, avanzando a sua volta una domanda per ottenere la restituzione del bene e il risarcimento dei danni legati alla sua occupazione. Nel 2004 il Tribunale aveva respinto la richiesta di usucapione, dichiarando l’acquisto dell’immobile in favore dello Stato ai sensi dell’articolo 827 del Codice civile e condannando Pascucci al rilascio dell’edificio e alla rimozione delle opere abusivamente realizzate. La questione si era poi sviluppata anche sul fronte economico, con una richiesta risarcitoria inizialmente quantificata in 89.411,92 euro per il periodo compreso tra il 1973 e il 2007.

La controversia aveva assunto particolare rilievo per il valore degli interventi realizzati sull’immobile. Nel corso del procedimento, infatti, una consulenza tecnica aveva stimato in 688.575 euro il valore dei miglioramenti apportati dall’occupante. Nel 2015 la Corte d’appello di Genova aveva inizialmente respinto la richiesta risarcitoria del Ministero dell’Economia e delle Finanze, considerando il valore delle opere realizzate. La Cassazione, tuttavia, con la sentenza n. 39917 del 2021, aveva cassato quella decisione, chiarendo che l’indennità per i miglioramenti presuppone un incremento patrimoniale effettivo e attuale per il proprietario al momento della restituzione. La precedente condanna alla rimozione delle opere impediva, in quel caso, di considerare automaticamente gli interventi come un vantaggio patrimoniale stabile per lo Stato.

Nel successivo giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Genova aveva però nuovamente respinto la domanda di risarcimento, questa volta sulla base di una diversa valutazione: l’Amministrazione non aveva dimostrato l’esistenza di un danno concreto derivante dall’occupazione. I giudici avevano evidenziato che l’immobile si trovava in stato di abbandono prima degli interventi di Pascucci e che il Ministero si era limitato a chiedere un’indennità commisurata al periodo di occupazione, senza indicare quale specifica possibilità di utilizzo del bene fosse stata impedita né quale uso avrebbe potuto farne in assenza dell’occupazione. Da qui il rigetto della pretesa risarcitoria, in mancanza di un pregiudizio effettivo adeguatamente allegato e provato.

Contro quest’ultima pronuncia Pascucci aveva presentato un nuovo ricorso in Cassazione, articolato in cinque motivi. Tra le contestazioni figuravano l’interpretazione dell’ordine di rimozione delle opere, il riconoscimento dell’indennità per i miglioramenti apportati e la ripartizione delle spese processuali. La Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi, rilevando che le questioni erano già state affrontate e respinte nella precedente pronuncia del 2021, con conseguente formazione del giudicato interno. In particolare, i giudici hanno ribadito che chi intende ottenere il rimborso delle spese sostenute per le riparazioni e un’indennità per miglioramenti e addizioni deve presentare una specifica domanda ai sensi dell’articolo 1150 del Codice civile, rispettando i termini processuali previsti.

Sono stati invece giudicati infondati gli altri due motivi, relativi alle spese di lite e ai criteri utilizzati per liquidare i compensi professionali. La Cassazione ha ricordato che, in presenza di reciproca soccombenza, il giudice di merito dispone di un margine di valutazione nella compensazione totale o parziale delle spese, senza che tale scelta possa essere normalmente riesaminata in sede di legittimità. Anche la liquidazione dei compensi è stata ritenuta conforme ai parametri applicabili, poiché gli importi risultavano compresi negli intervalli tariffari previsti.

Il dispositivo dell’ordinanza comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Pascucci è stato condannato a pagare all’Agenzia del Demanio 4.000 euro per compensi professionali, oltre a 200 euro di esborsi e agli accessori di legge, compreso il rimborso forfettario del 15%, l’Iva e la Cassa previdenziale. A queste somme si aggiungono ulteriori 3.000 euro a favore della parte controricorrente, ai sensi dell’articolo 96, comma 3, del Codice di procedura civile, e 2.000 euro alla Cassa delle Ammende, in applicazione del comma 4 dello stesso articolo. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

La decisione, assunta dalla Seconda sezione civile della Cassazione nella camera di consiglio del 7 ottobre 2026, chiude dunque il nuovo tentativo di impugnazione presentato da Pascucci. Resta fermo il quadro giudiziario già delineato nei precedenti procedimenti: l’immobile è stato dichiarato di proprietà dello Stato e il ricorso più recente non ha modificato le decisioni già assunte sulle questioni relative ai miglioramenti e alle spese processuali. La vicenda di Bussana Vecchia, sviluppatasi attraverso diversi gradi di giudizio nell’arco di oltre vent’anni, si arricchisce così di un ulteriore pronunciamento della Suprema Corte.

Carlo Alessi

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