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Attualità | 01 aprile 2020, 18:51

Inviate oggi dal Ministero della Salute le indicazioni emergenziali per il Coronavirus per le agenzie funebri

Le indicazioni hanno come obiettivo normare le procedure adeguate per il settore, uniformando il comportamento sull’intero territorio nazionale, in modo da ridurre le possibilità di trasmissione del contagio tra aree diverse. Viene confermato che non sono consentite cerimonie funebri.

Inviate oggi dal Ministero della Salute le indicazioni emergenziali per il Coronavirus per le agenzie funebri

Il Ministero della Salute ha inviato oggi, a tutte le agenzie di servizi funebri ed ai comuni le indicazioni emergenziali connesse al Covid-19 riguardanti proprio il settore funebre, cimiteriale e di cremazione.

Le indicazioni hanno come obiettivo normare le procedure adeguate per il settore, uniformando il comportamento sull’intero territorio nazionale, in modo da ridurre le possibilità di trasmissione del contagio tra aree diverse. Viene confermato che non sono consentite cerimonie funebri.

Le linee direttrici sono:
- identificare i percorsi di maggior tutela dei defunti dal luogo di decesso al luogo di sepoltura o cremazione, nonché le cautele da adottare per il personale interessato al trasporto funebre ed attività funebre;
- evitare le occasioni di ‘assembramento’ per la ritualità dell’addio
- potenziare le strutture necroscopiche ricettive di defunti, in relazione ai prevedibili aumenti di mortalità connessi all’evento epidemico, nonché i servizi di sepoltura e di cremazione.

Le indicazioni e le cautele stabilite saranno applicate fino a un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilito dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri. I sindaci, in raccordo col Prefetto in relazione alla evoluzione di mortalità, e nei limiti dei poteri assegnati dalla normativa vigente, emaneranno eventuali provvedimenti contingibili e urgenti necessari per l’attuazione delle indicazioni.

In tutti i casi di morte nei quali si possa individuare che la persona defunta sia stata affetta da Covid-19 si applicano le cautele specifiche per defunti già adottate in presenza di sospetta o accertata patologia. 4. Nei casi di morte nei quali non si possa escludere con certezza che la persona sia stata affetta da Covid-19, per il principio di precauzione, dovranno essere applicate le stesse cautele anche se, con il decesso, cessano le funzioni vitali e si riduce nettamente il pericolo di contagio (infatti la trasmissione del virus è prevalentemente per droplets e per contatto) e che il paziente deceduto, a respirazione e motilità cessate, non è fonte di dispersione del virus nell'ambiente.

Viene chiesto comunque che vengano osservate alcune precauzioni:
- la manipolazione del defunto antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare il contagio tramite droplets, aerosol o contatto con superfici nonché fluidi e materiali biologici infetti;
- il personale adibito alla manipolazione del cadavere adotterà, nel rispetto delle disposizioni normative, delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle Autorità sanitarie, dispositivi di protezione individuale appropriati, secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente. Gli addetti, oltre al rispetto di tutte le misure igieniche previste per la popolazione generale, dovranno utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale: mascherina chirurgica, occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse. Oltre ad essere garantita un’adeguata aerazione dei locali, al termine delle attività, dovrà essere eseguita un’accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività.

Prima dell’arrivo del personale incaricato del trasporto funebre, il personale sanitario dovrà provvedere all’isolamento del defunto all’interno di un sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente per ridurre al minimo le occasioni di contagio durante le operazioni di incassamento. In caso di decesso al di fuori delle strutture sanitarie, il personale incaricato del trasporto funebre, laddove il defunto non sia già isolato all’interno di sacco impermeabile sigillato, disinfettato, provvede all’incassamento riducendo al minimo le occasioni di contatto, avvolgendo il defunto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante. Sono vietati il cosiddetto trasporto ‘a cassa aperta’, la vestizione del defunto, la sua tanatocosmesi, come qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo comunque denominato, o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba e di tamponamento.

Il feretro, confezionato diversamente in funzione della destinazione, dovrà essere chiuso e sottoposto a disinfezione esterna sia superiormente, sia lateralmente che inferiormente.

Per l’intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di Covid-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio. L’Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l’accertamento alla sola ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l’autopsia non sia strettamente necessaria. Le Direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l’esecuzione dei riscontri diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento.

In caso di esecuzione di esame autoptico o riscontro diagnostico, oltre ad una attenta valutazione preventiva dei rischi e dei vantaggi connessi a tale procedura, devono essere adottate tutte le precauzioni seguite durante l’assistenza del malato. È obbligatorio l’impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (FFP2 o superiori) associati a dispositivi di protezione di occhi e mucose (visiera o schermo facciale).

E fissata una riduzione dei tempi di osservazione e per eseguire il trasporto funebre in cimitero o crematorio. Il primo medico intervenuto, se il decesso avviene all’esterno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, deve allontanare i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio. Allerta tempestivamente la struttura territoriale competente per l’intervento del medico necroscopo che detta le cautele da osservare. L’allerta è immediata per via vocale e seguita da comunicazione scritta o per via telematica a mezzo PEC. In caso di decesso sulla pubblica via, in luogo pubblico, o comunque in luoghi diversi da abitazione, strutture di ricovero e cura, RSA e similari, gli operatori intervenuti sono tenuti ad osservare in ogni caso le precauzioni di massima cautela, per il principio di precauzione, comportandosi come se la persona defunta possa essere portatore asintomatico di COVID-19. Se il decesso avviene all’interno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, il personale sanitario, attenendosi alle istruzioni puntuali della Direzione sanitaria, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio.

Per evitare sovraffollamento anche dei soli addetti, stante il divieto di svolgimento di riti funebri, bisogna prevedere che l’arrivo di trasporti funebri sia in cimitero che al crematorio debba essere sfalsato come orari da parte dei rispettivi gestori, con l’obiettivo di minimizzare l’assembramento di persone, derivante da diverse sepolture o cremazioni. In ogni crematorio prioritariamente vanno cremati i feretri conseguenti a funerali svolti nel bacino di riferimento stabilito dalla pianificazione regionale. In mancanza di pianificazione regionale il bacino di riferimento di ciascun crematorio è il territorio provinciale.

I cimiteri rimangono chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori. Le operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa vanno eseguite in condizioni di sicurezza. Le esecuzioni di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie dovrebbero essere rinviate, per provvedere alla sepoltura in occasione di funerale o per rendere disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero;esumazioni ed estumulazioni devono comunque essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi.

In caso di necessità la camera mortuaria in cimitero, oltre che per le ordinarie funzioni, può essere adibita, su proposta della ASL territorialmente competente e con provvedimento del sindaco, al ricevimento e temporanea custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie site nel Comune o nella provincia, che lamentino carenza di posti nel Servizio mortuario. Andrebbe temporaneamente sospesa ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe. Restano consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza.

Carlo Alessi

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