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Cronaca | 23 settembre 2026, 07:05

Tribunale di Imperia revoca decreto da 56mila euro: niente provvigione per l'agenzia immobiliare

Al centro della vicenda la vendita di un capannone a Ventimiglia, nella frazione di Roverino, per un valore di 2,3 milioni di euro. Decisiva l'attività svolta da una persona non iscritta all'albo degli agenti immobiliari

Tribunale di Imperia revoca decreto da 56mila euro: niente provvigione per l'agenzia immobiliare

Il Tribunale di Imperia ha revocato un decreto ingiuntivo da 56.120 euro, oltre interessi e spese, relativo a una provvigione richiesta da un'agenzia immobiliare per un'operazione di compravendita. La vicenda riguarda la vendita di un capannone a Ventimiglia, nella frazione di Roverino, il cui valore era stato indicato in 2,3 milioni di euro. La sentenza è stata pronunciata nei giorni scorsi dalla sezione civile del Tribunale di Imperia, che ha accolto l'opposizione presentata dalla parte acquirente. Il giudice ha quindi stabilito che non è sorto il diritto alla provvigione in favore della società immobiliare. La decisione ruota attorno alle modalità con cui era stata concretamente svolta l'attività di mediazione. In particolare, è risultata determinante la posizione di una persona che, pur operando per conto dell'agenzia, non risultava iscritta all'albo degli agenti immobiliari.

La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita sottoscritto nel 2022, nel quale le parti dichiaravano di essersi avvalse dell'attività di un'agenzia immobiliare. Nel documento era prevista una provvigione del 2% a carico di ciascuna parte, calcolata sull'importo di 2,3 milioni di euro. Successivamente, però, la parte acquirente aveva contestato il diritto dell'agenzia a ottenere il pagamento. La contestazione si fondava sulla circostanza che l'attività di mediazione sarebbe stata svolta, in concreto, da una persona non iscritta all'albo degli agenti immobiliari. Secondo quanto emerso nel procedimento, tale circostanza sarebbe stata conosciuta dall'acquirente soltanto dopo la conclusione del preliminare. La questione è stata quindi portata all'attenzione del Tribunale di Imperia, nell'ambito dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso nel 2024.

Nel corso del procedimento il giudice ha esaminato anche le testimonianze raccolte in aula, ricostruendo il ruolo svolto dalla persona non iscritta all'albo. Dalle deposizioni sarebbe emerso che quest'ultima aveva partecipato a diversi incontri tra le parti e aveva accompagnato i potenziali acquirenti durante la visita del capannone. La stessa persona avrebbe inoltre preso parte alle riunioni organizzate presso lo studio della parte venditrice, presentandosi come rappresentante dell'agenzia immobiliare. Elementi che, secondo il Tribunale, non consentivano di ricondurre la sua attività a semplici compiti amministrativi o di segreteria. Le risultanze processuali hanno infatti portato il giudice a ritenere che fosse stata svolta "di fatto attività di mediazione", con la partecipazione agli incontri iniziali tra le parti e alle successive trattative di carattere tecnico.

La sentenza richiama quindi la normativa e la giurisprudenza in materia di esercizio dell'attività di mediazione immobiliare. Secondo quanto evidenziato dal Tribunale, quando un ausiliario di una società che svolge attività di mediazione interviene concretamente nell'attività, deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e della relativa iscrizione. Non sarebbe dunque sufficiente che a essere iscritta sia soltanto la società di mediazione: l'iscrizione è richiesta anche per la persona che viene effettivamente incaricata di svolgere attività di mediazione nei confronti delle parti. Nel caso esaminato, il giudice ha ritenuto che la persona non iscritta avesse compiuto atti riconducibili alla professione di mediatore. A incidere sulla decisione sono state, in particolare, la partecipazione a più incontri, le visite all'immobile e il ruolo assunto durante le trattative.

Sulla base di queste risultanze, il Tribunale di Imperia ha quindi ritenuto determinante l'attività concretamente svolta dalla persona non iscritta all'albo, arrivando alla conclusione che il rapporto obbligatorio relativo alla provvigione fosse nullo per violazione della normativa imperativa. La decisione ha così accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo e disposto la sua revoca. Per l'agenzia immobiliare viene meno, di conseguenza, il diritto a ottenere la somma richiesta a titolo di provvigione. Il procedimento riguardava un importo di 56.120 euro, oltre agli interessi e alle spese, nell'ambito di una compravendita dal valore complessivo indicato nel preliminare in 2,3 milioni di euro. La pronuncia mette quindi al centro il requisito dell'abilitazione personale di chi svolge concretamente attività di mediazione. Nel caso specifico, secondo il giudice, le attività svolte erano andate oltre il semplice supporto amministrativo, assumendo i caratteri propri dell'intermediazione immobiliare.

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