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Attualità | 30 giugno 2026, 16:48

Acquedotto del Roja, prosciolti gli ex vertici di Amaie e Amat: per il Tribunale "il fatto non sussiste"

Depositate le motivazioni della sentenza: per il giudice gli obblighi di manutenzione esistevano, ma non derivavano più da un contratto di pubblica fornitura, elemento indispensabile per configurare il reato contestato

Acquedotto del Roja, prosciolti gli ex vertici di Amaie e Amat: per il Tribunale "il fatto non sussiste"

Si chiude con un proscioglimento il procedimento penale sulle presunte omissioni nella manutenzione dell'acquedotto del Roja, la principale infrastruttura idrica che alimenta gran parte del Ponente ligure. Il Tribunale di Imperia ha infatti dichiarato il non luogo a procedere nei confronti degli ex amministratori di Amaie e Amat, accusati di inadempimento di contratti di pubbliche forniture in relazione ai numerosi guasti che, negli anni, hanno interessato la rete.

La sentenza del giudice dell'udienza preliminare Anna Bonsignorio, pronunciata il 20 maggio e depositata con le motivazioni il 19 giugno, chiarisce però un aspetto fondamentale: il proscioglimento non nasce dalla negazione delle criticità che hanno interessato l'acquedotto, ma dall'impossibilità di ricondurre quei fatti allo specifico reato contestato dalla Procura.

A processo erano finiti Gianluigi Pancotti, Angela Ferrari, Maurizio Temesio e Valter Cammelli, che avevano ricoperto, a vario titolo, ruoli di vertice nelle società Amaie e Amat durante la fase precedente al definitivo passaggio della gestione del servizio idrico a Rivieracqua.

Secondo l'impostazione accusatoria, gli imputati avrebbero omesso gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su diverse tratte dell'acquedotto del Roja, determinando nel tempo fenomeni di corrosione, cedimenti delle tubazioni, rotture e conseguenti interruzioni dell'erogazione dell'acqua potabile.

Tra gli episodi richiamati figuravano, per Amaie, anche il tratto di Portosole, chiuso dopo il grave evento del marzo 2019 e mai ripristinato secondo l'accusa, mentre per Amat venivano contestate, tra l'altro, le mancate sostituzioni di alcune tratte gravemente deteriorate tra Imperia e Diano Marina e la mancata messa in sicurezza dell'allaccio del Roja 2 a Capo Verde.

Il nodo giuridico: non il "se", ma il "come". Nelle motivazioni il Tribunale ricostruisce l'intera evoluzione normativa che ha interessato il servizio idrico integrato ligure, ritenendola decisiva per la soluzione del procedimento.

Il giudice osserva che, con la riforma del servizio idrico e la nascita dell'Ente di Governo d'Ambito (EGA), Amaie e Amat avevano progressivamente perso la loro veste di concessionarie del servizio pubblico, rimanendo tuttavia nella gestione dell'acquedotto soltanto per garantire la continuità del servizio fino al definitivo subentro di Rivieracqua, avvenuto il 31 dicembre 2020.

In questo periodo transitorio le due società continuavano comunque ad essere tenute a svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti. Tuttavia - evidenzia il Tribunale - tali obblighi non trovavano più origine in un contratto di concessione, bensì direttamente nelle disposizioni normative e negli atti amministrativi emanati dall'EGA e dagli altri enti competenti.

Ed è proprio questo passaggio a diventare determinante.

Perché il reato non è configurabile. Il reato contestato dalla Procura, previsto dall'articolo 355 del Codice penale, punisce infatti l'inadempimento di contratti di pubbliche forniture.

Secondo il giudice, però, a partire almeno dal 2015 quel presupposto giuridico non esisteva più. Gli obblighi manutentivi permanevano, ma non avevano più natura contrattuale: derivavano esclusivamente dalla normativa che disciplinava il periodo di transizione verso il gestore unico del servizio idrico.

In altre parole, la sentenza non afferma che Amaie e Amat non dovessero effettuare la manutenzione. Stabilisce invece che tali obblighi non potevano più essere ricondotti a un rapporto contrattuale, elemento indispensabile per integrare il reato contestato dalla Procura. In assenza di questo requisito oggettivo, il fatto non può essere qualificato penalmente ai sensi dell'articolo 355 del Codice penale.

Anche prescrizione e successione delle cariche. Il Tribunale affronta anche altri aspetti. Una parte delle contestazioni riguardava infatti un arco temporale molto esteso, risalente fino alla fine degli anni Novanta. Per i fatti anteriori al novembre 2018, osserva il giudice, il termine massimo di prescrizione risultava ormai decorso.

Inoltre, alcuni imputati avevano assunto le rispettive cariche soltanto dal 2017 o dal 2019, circostanza che li avrebbe comunque esclusi da eventuali responsabilità riferibili a fatti precedenti.

Il procedimento si ferma prima del dibattimento. Alla luce dell'intero quadro documentale acquisito, il giudice ha ritenuto che non sussistessero elementi sufficienti per formulare una ragionevole previsione di condanna.

Per questo motivo il procedimento è stato definito già in sede di udienza preliminare con sentenza di non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati, con la formula "perché il fatto non sussiste".

La decisione chiude così uno dei filoni giudiziari legati alla lunga e complessa fase di transizione del servizio idrico nel Ponente ligure, caratterizzata dal passaggio delle vecchie gestioni comunali al modello del gestore unico Rivieracqua.

Andrea Musacchio

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