Prosegue la serie di annullamenti dei verbali nel territorio ventimigliese legati all’utilizzo di dispositivi elettronici non omologati. All’udienza del 13 aprile 2026, il Giudice di Pace di Sanremo ha accolto tre ricorsi presentati dall’avvocato Mazzola, ribadendo un principio ormai consolidato: l’autovelox di Porra, in assenza di omologazione, non costituisce prova legale della velocità.
La decisione ha portato all’annullamento di altri 12 verbali, con la conseguente condanna del Comune al pagamento di circa 1.500 euro di spese legali. Non solo: il Giudice ha ritenuto illegittimi anche gli accertamenti effettuati tramite impianti semaforici non omologati nel centro cittadino, ampliando così l’impatto della pronuncia. Nei procedimenti relativi all’autovelox di Porra, la posizione dell’ente pubblico si è ulteriormente aggravata. Alla luce delle ripetute dichiarazioni di inammissibilità dei ricorsi in Cassazione, presentati contro le sentenze del Tribunale di Imperia, il Comune è stato condannato anche a risarcire i cittadini sanzionati con 1.000 euro, oltre a versare altri 1.000 euro alla Cassa delle Ammende per resistenza temeraria.
Determinante, nel corso dell’udienza, il richiamo a una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione (n. 8797, pubblicata l’8 aprile 2026), che ha rafforzato l’orientamento giurisprudenziale già emerso in precedenza. Il principio ribadito è chiaro: “in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato”. La Suprema Corte ha inoltre precisato che “la preventiva approvazione dello strumento […] non può ritenersi equipollente […] all’omologazione ministeriale”, sottolineando come si tratti di procedimenti distinti per natura, caratteristiche e finalità.
La vicenda potrebbe ora avere ripercussioni più ampie, aprendo la strada a ulteriori ricorsi da parte degli automobilisti sanzionati negli ultimi anni con dispositivi non conformi ai requisiti normativi.
















