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Cronaca | 16 dicembre 2025, 14:09

Corte di Appello di Genova: assoluzione con formula piena per Marino Roberto della Liquid Gold di Ventimiglia

La sentenza del 15 dicembre 2025 riforma il primo grado e conferma l’orientamento giurisprudenziale: nessuna contraffazione dei marchi tridimensionali, ma legittimo utilizzo dei segni distintivi nel settore vitivinicolo

Corte di Appello di Genova: assoluzione con formula piena per Marino Roberto della Liquid Gold di Ventimiglia

Con dispositivo emesso in data 15 dicembre 2025, la Corte di Appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto con formula piena (“perché il fatto non sussiste”) il sig. Marino Roberto, legale rappresentante della società Liquid Gold (sede legale a Treviso, sede operativa a Ventimiglia) e titolare degli omonimi marchi, imputato nel procedimento penale instaurato a seguito di denuncia-querela sporta da Bottega S.p.A. per asserita contraffazione di due marchi tridimensionali relativi a bottiglie a finitura metallizzata di colore oro e rosa.

La decisione della Corte si inserisce in un quadro giurisprudenziale coerente e ormai consolidato, risultando perfettamente allineata con le precedenti assoluzioni pronunciate nei confronti degli originari coimputati – il produttore delle bottiglie con finitura metallizzata e i due imbottigliatori del prodotto – il cui procedimento era stato ritenuto di competenza del Tribunale di Lecco, che ne aveva dichiarato la piena assoluzione, successivamente confermata dalla Corte di Appello di Milano.

Per gli originari coimputati, il giudice di secondo grado aveva confermato la sentenza di assoluzione in primo grado, la quale aveva escluso fin da subito la sussistenza del fatto di reato, riconoscendo la liceità dell’utilizzo dei marchi denominativi, figurativi e tridimensionali “Liquid Gold”, nonché l’assenza di qualunque condotta penalmente rilevante riconducibile alla contestata ipotesi di contraffazione.

La sentenza di assoluzione resa dalla Corte di Appello di Genova, in totale riforma della sentenza di primo grado, rappresenta un ulteriore tassello a conferma che la tutela dei marchi tridimensionali non può tradursi in un improprio monopolio dell’uso di bottiglie colorate o metallizzate nel settore vitivinicolo, né essere utilizzata come strumento per limitare l’accesso dei concorrenti al mercato in assenza di una concreta e specifica imitazione dei segni distintivi protetti.

I dettagli e le motivazioni della decisione saranno noti con il deposito della sentenza, previsto entro 90 giorni, e consentiranno una più approfondita analisi dei principi giuridici posti a fondamento dell’assoluzione.

Il sig. Marino Roberto è stato assistito nel procedimento dall’Avv. Fulvio Graziotto.

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