Due sentenze e un nuovo riconoscimento dei diritti del personale scolastico precario. Il Tribunale di Imperia, in funzione di giudice del lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire due educatrici impiegate per anni nel convitto annesso a un istituto superiore della provincia di Imperia. Entrambe erano state assunte con incarichi annuali, fino al 31 agosto, su posti vacanti dell'organico di diritto. Le decisioni riconoscono rispettivamente otto e sei mensilità di risarcimento, in relazione alla durata del precariato e al numero dei contratti stipulati. Le cause sono state seguite dall'avvocato Amedeo Stoppa, dello Studio Legale Stoppa di Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Il Ministero non si è costituito in giudizio ed è stato condannato anche al pagamento delle spese legali.
Nel primo procedimento il giudice ha riconosciuto un risarcimento pari a otto mensilità a un'educatrice che ha svolto sei incarichi annuali consecutivi, dall'anno scolastico 2020/2021 al 2025/2026, sempre su posti vacanti dell'organico di diritto. La lavoratrice ha già sottoscritto un nuovo contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2026/2027. Nel secondo caso sono state riconosciute sei mensilità a un'educatrice che ha lavorato per cinque anni scolastici consecutivi, dal 2021/2022 al 2025/2026, nello stesso convitto e ancora una volta su posti vacanti. Due vicende che, secondo quanto evidenziato dallo studio legale, riportano l'attenzione sulla condizione del personale educativo, spesso meno considerato nel dibattito sul precariato scolastico rispetto ai docenti.
Alla base delle decisioni c'è il principio secondo cui il ricorso ripetuto ai contratti a termine per coprire posti vacanti non può protrarsi senza limiti, in assenza di adeguate misure di tutela per i lavoratori. Il giudice ha richiamato la sentenza Mascolo della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, relativa proprio all'utilizzo dei contratti a tempo determinato nel settore scolastico. Per quantificare gli importi è stato applicato l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 165/2001, come modificato dal decreto-legge 131/2024. La disposizione prevede un risarcimento compreso tra quattro e ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con una valutazione che tiene conto, tra gli altri elementi, del numero dei contratti e della durata della situazione di precariato.
"Il personale educativo dei convitti e degli educandati è spesso dimenticato, ma vive lo stesso precariato dei docenti. Queste sentenze confermano che anche per gli educatori le supplenze annuali su posto vacante, ripetute oltre i 36 mesi, danno diritto al risarcimento, anche se si è ancora in servizio. Ogni posizione va comunque valutata sui contratti della singola persona", ha dichiarato l'avvocato Amedeo Stoppa, sottolineando la portata dei due provvedimenti. Il riconoscimento, quindi, non riguarda soltanto chi ha concluso il proprio rapporto di lavoro con la scuola: il diritto al risarcimento può essere riconosciuto anche a chi continua a lavorare con contratti a termine, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla normativa e accertati nel singolo caso.
Per il personale educativo si tratta del secondo importante riconoscimento ottenuto nel 2026. La Corte di Cassazione ha stabilito che la Carta del docente spetta anche agli educatori, nell'ambito di una causa relativa al Convitto Nazionale di Arezzo seguita dallo stesso studio legale insieme all'avvocato Alessia Baglioni. Con le due pronunce di Imperia, salgono inoltre a dodici i Tribunali nei quali lo Studio Legale Stoppa ha ottenuto sentenze in materia di abuso dei contratti a termine nella scuola. Un risultato che riporta al centro la necessità di garantire tutele effettive a chi, pur svolgendo per anni un'attività continuativa su posti vacanti, resta vincolato a una successione di incarichi annuali.





