Cronaca - 10 ottobre 2026, 07:21

Autovelox di Porra, il Tribunale di Imperia respinge l’appello del Comune: annullati gli otto verbali

Giovedì scorso confermata la decisione del Giudice di Pace di Sanremo. Per il giudice, approvazione e omologazione non sono equivalenti e le nuove norme non hanno effetto retroattivo

Autovelox di Porra, il Tribunale di Imperia respinge l’appello del Comune: annullati gli otto verbali

Il Tribunale di Imperia ha respinto l’appello del Comune relativo agli otto verbali rilevati dall’autovelox di Porra, confermando la sentenza del Giudice di Pace di Sanremo che aveva annullato le sanzioni. La decisione, pubblicata l’8 ottobre 2026, riguarda una vicenda che si inserisce nel più ampio contenzioso sulla legittimità delle multe elevate attraverso dispositivi di rilevamento della velocità non omologati. Alla base dell’annullamento originario vi erano due motivazioni: il mancato deposito, da parte del Comune, della documentazione richiesta nel procedimento e la mancata omologazione dell’apparecchiatura. L’amministrazione aveva impugnato la sentenza sostenendo che l’approvazione del dispositivo fosse equivalente all’omologazione, richiamando circolari e decreti dirigenziali a sostegno della propria posizione.

Il Tribunale ha condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio e del doppio del contributo unificato, respingendo così il gravame presentato contro la decisione di primo grado. Un passaggio centrale della pronuncia riguarda l’eccezione di giudicato sollevata dalla difesa della persona sanzionata, che ha evidenziato come la sentenza del Giudice di Pace fosse fondata su due distinte motivazioni, ciascuna sufficiente a giustificare l’annullamento dei verbali. Il Comune, nel proporre appello, non aveva formulato uno specifico motivo di impugnazione contro la prima delle due ragioni. Una circostanza che, secondo il Tribunale, impediva di rimettere in discussione l’esito della causa anche nell’eventualità di un accoglimento della contestazione relativa all’omologazione.

Nella motivazione, il giudice ha precisato: "In primo luogo, è sufficiente evidenziare come la sentenza impugnata si fondi sulle due distinte rationes decidendi richiamate, ciascuna delle quali è di per sé sufficiente a sorreggere la decisione. Per tale ragione, non avendo la parte appellante formulato alcuno specifico motivo di impugnazione in relazione alla prima ratio decidendi, risulta inammissibile, per difetto di interesse, l’unico motivo di appello proposto, atteso che anche la sua eventuale fondatezza non consentirebbe di riformare la sentenza impugnata, che rimarrebbe integralmente sorretta dalle ragioni poste a fondamento della parte non impugnata della decisione". In sostanza, anche un eventuale riconoscimento delle ragioni del Comune sull’equivalenza tra approvazione e omologazione non sarebbe stato sufficiente a modificare la sentenza, rimasta valida sulla base della motivazione non contestata.

Un altro punto rilevante riguarda l’applicazione nel tempo delle nuove disposizioni sugli autovelox. Il Tribunale ha chiarito che la normativa entrata in vigore successivamente ai fatti contestati non può essere applicata retroattivamente. Nella sentenza si legge: "In via preliminare, occorre evidenziare che la normativa sopravvenuta in materia di omologazione degli autovelox è irrilevante nel caso di specie, non avendo le disposizioni introdotte successivamente ai fatti oggetto del presente giudizio efficacia retroattiva". Il riferimento è al cosiddetto decreto Salvini, entrato in vigore il 12 luglio 2026. Per i rilevamenti anteriori a tale data, secondo la ricostruzione proposta nel comunicato, restano quindi applicabili i principi affermati dalla Corte di Cassazione: l’approvazione di un autovelox non equivale all’omologazione e circolari o decreti dirigenziali, in quanto fonti secondarie, non possono derogare alle disposizioni di rango primario del Codice della strada e alla disciplina metrologica.

A commentare la pronuncia è l’avvocato Mazzola, che richiama anche una questione emersa sul fronte europeo proprio nella giornata della pubblicazione della sentenza. "La pubblicazione della sentenza avviene il giorno in cui giunge da Bruxelles la notizia che le verifiche preliminari della Commissione Europea confermano che il testo del decreto entrato in vigore il 12 luglio 2026 è diverso da quello che era stato trasmesso a Bruxelles il 3 febbraio 2026", dichiara il legale. Al centro della contestazione vi è l’Allegato B pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che elenca 25 apparecchiature considerate omologate senza necessità di seguire l’iter omologativo previsto dallo stesso decreto, mentre il testo originariamente notificato alla Commissione europea ne indicava 15.

Secondo Mazzola, la differenza sarebbe già stata evidenziata davanti al Tar del Lazio. In particolare, il legale sottolinea che una decina di prototipi inseriti nell’Allegato B risulterebbero approvati attraverso decreti dirigenziali successivi al 3 febbraio 2026, data della notifica europea TRIS. Per questa ragione, sostiene, tali dispositivi non avrebbero potuto figurare nel testo inizialmente trasmesso a Bruxelles. Il riferimento normativo richiamato è l’articolo 5, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva UE 2015/1535, secondo cui le modifiche che alterano significativamente l’ambito di applicazione di una regola tecnica notificata impongono una nuova notifica alla Commissione europea e la riapertura del periodo di standstill.

La sentenza del Tribunale di Imperia si inserisce così nel confronto, ancora aperto, sulla regolarità delle sanzioni elevate con gli autovelox e sui requisiti necessari affinché le apparecchiature possano essere utilizzate per accertare le violazioni dei limiti di velocità. Per il caso esaminato, la decisione conferma l’annullamento degli otto verbali e ribadisce sia l’importanza delle garanzie procedurali nel contenzioso amministrativo sia la distinzione giuridica tra approvazione e omologazione. Resta inoltre aperta la questione relativa alle differenze tra il testo del decreto notificato a Bruxelles e quello successivamente pubblicato in Italia, sulla quale sono state avviate le verifiche europee richiamate dalla difesa.

Carlo Alessi

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