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Attualità | 05 ottobre 2026, 07:09

Antenne, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune: a Sanremo valide le distanze dai siti sensibili

La sentenza conferma il regolamento comunale sulla Stazione Radio Base di Corso Matteotti: legittima la tutela della popolazione, ma resta possibile derogare per esigenze tecniche di copertura

Antenne, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune: a Sanremo valide le distanze dai siti sensibili

Una controversia nata a Sanremo attorno all'installazione di una Stazione Radio Base per la telefonia mobile arriva fino al Consiglio di Stato e si conclude con la conferma della posizione assunta dal Comune. La vicenda, ricostruita dal segretario generale di Palazzo Bellevue Monica Di Marco sulla rivista specializzata La settimana giuridica, riguarda il diniego opposto nel 2024 a una richiesta presentata da Iliad Italia S.p.A. per la realizzazione di un nuovo impianto sulla copertura di un edificio di corso Matteotti. Al centro del contenzioso c'è il regolamento comunale approvato alla fine del 2023, che disciplina la pianificazione degli impianti per la diffusione radiotelevisiva e la telefonia pubblica. Una decisione che assume un rilievo particolare anche sul piano dei rapporti tra amministrazioni locali e operatori telefonici.

La richiesta di Iliad era stata presentata nel settembre 2024 ai sensi dell'articolo 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il decreto legislativo 259/2003. Il Comune di Sanremo, nell'ottobre dello stesso anno, aveva però espresso un diniego all'autorizzazione, richiamando quanto previsto dall'articolo 5 del proprio regolamento. La disposizione stabilisce infatti che i nuovi impianti non possano essere collocati a meno di 50 metri dai cosiddetti siti sensibili, tra i quali rientrano anche gli istituti scolastici. La stessa norma, tuttavia, non configura il limite come assoluto: è prevista infatti la possibilità di superarlo quando venga dimostrata, attraverso adeguata documentazione tecnica, la necessità di una collocazione più ravvicinata per garantire la copertura del servizio.

È proprio su questo punto che si è sviluppato il confronto davanti alla giustizia amministrativa. Iliad ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Liguria, chiedendo l'annullamento del diniego e la disapplicazione della norma regolamentare comunale. L'operatore sosteneva, tra l'altro, che Palazzo Bellevue avesse esercitato una competenza in materia di radioprotezione che spetterebbe invece allo Stato. Secondo la società, inoltre, la legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico, la legge 36/2001, non prevede fasce di rispetto o distanze minime fisse e, proprio per questo, la distanza dei 50 metri avrebbe finito per trasformarsi in un divieto generalizzato. Una posizione alla quale si aggiungeva un ulteriore elemento: sullo stesso edificio risultavano già installati impianti riconducibili ad altri operatori.

Il TAR Liguria, con la sentenza n. 686 del 2025, ha respinto integralmente il ricorso. I giudici hanno ritenuto che il regolamento comunale trovasse fondamento nella possibilità riconosciuta ai Comuni dall'articolo 8, comma 6, della legge 36/2001 di adottare disposizioni finalizzate alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Decisivo, secondo il Tribunale, è il fatto che la previsione dei 50 metri non costituisca una preclusione inderogabile. La disciplina sanremese lascia infatti all'operatore la possibilità di dimostrare, con elementi tecnici concreti, che una distanza inferiore sia indispensabile per assicurare il servizio. "La chiave della decisione risiede nella non assolutezza del divieto", emerge nella ricostruzione della vicenda pubblicata da Monica Di Marco.

Il TAR aveva inoltre affrontato la questione degli altri impianti già presenti sul fabbricato di corso Matteotti. Anche sotto questo profilo, la posizione di Iliad non era stata ritenuta sufficiente a dimostrare una disparità di trattamento. La società, secondo quanto evidenziato nella sentenza, non aveva infatti provato se le stazioni radio base degli altri operatori fossero state autorizzate prima dell'entrata in vigore del regolamento comunale del 2023 oppure se fossero state installate beneficiando di una deroga. Mancava quindi, secondo i giudici, un elemento concreto per sostenere che la nuova disciplina fosse stata applicata in modo differente nei confronti dei diversi operatori presenti sul territorio.

La società telefonica ha quindi proposto appello contro la pronuncia del TAR, portando la questione davanti alla Sezione Sesta del Consiglio di Stato. Anche Palazzo Spada, con la sentenza n. 6527 del 2026, ha però confermato la decisione di primo grado. Il principio affermato dai giudici amministrativi distingue in modo netto tra due piani: da una parte la determinazione dei limiti massimi di esposizione ai campi elettromagnetici, che appartiene alla competenza statale, dall'altra la possibilità per gli enti locali di intervenire per perseguire una ragionevole minimizzazione dell'esposizione in prossimità di determinati luoghi. Non si tratta, secondo il Consiglio di Stato, di modificare i limiti fissati a livello nazionale, ma di adottare misure di carattere urbanistico e precauzionale.

La sentenza richiama anche il precedente della Corte costituzionale n. 331 del 2003, che aveva censurato le disposizioni contenenti divieti distanziali fissi e inderogabili. Secondo il Consiglio di Stato, però, quel principio non può essere automaticamente applicato alla disciplina sanremese, proprio perché il regolamento non stabilisce un divieto assoluto. La possibilità di dimostrare la necessità tecnica di una diversa collocazione dell'impianto rappresenta infatti un elemento determinante. "Perseguire la riduzione dell'esposizione non equivale ad alterare i limiti fissati dallo Stato", è il principio che emerge dalla pronuncia, purché l'intervento comunale rimanga nell'ambito delle proprie competenze e non si trasformi in un ostacolo indiscriminato alla realizzazione delle infrastrutture.

Il Consiglio di Stato ha inoltre richiamato la normativa europea sulle comunicazioni elettroniche, evidenziando come il diritto degli operatori a installare infrastrutture non possa essere considerato incondizionato. Le esigenze legate alla tutela della salute pubblica e alla pianificazione urbanistica possono infatti giustificare limitazioni, purché rispettose dei principi di proporzionalità e della disciplina di settore. Ne deriva anche che la tutela della concorrenza non può essere interpretata come un obbligo per le amministrazioni di autorizzare automaticamente ogni nuovo impianto, senza considerare gli altri interessi pubblici coinvolti. Nel caso di Sanremo, dunque, la presenza di altri operatori sullo stesso edificio non è stata ritenuta, da sola, sufficiente a imporre il rilascio dell'autorizzazione richiesta da Iliad.

La pronuncia assume così un significato che va oltre il singolo caso di corso Matteotti. I Comuni possono disciplinare la localizzazione degli impianti e prevedere forme di tutela rafforzata in prossimità di luoghi particolarmente sensibili, come scuole, ospedali e strutture socio-assistenziali, senza per questo invadere la competenza statale sulla fissazione dei limiti di esposizione. Il confine individuato dai giudici passa soprattutto attraverso il carattere non assoluto delle prescrizioni. Una distanza può essere prevista, ma deve rimanere possibile una valutazione concreta delle esigenze tecniche dell'operatore e, laddove necessario, una deroga adeguatamente motivata.

Per Sanremo la vicenda si chiude quindi con la conferma della legittimità del regolamento comunale del 2023 e del diniego adottato sulla specifica richiesta di Iliad. La ricostruzione firmata da Monica Di Marco su La settimana giuridica mette in evidenza come la pronuncia contribuisca a definire un equilibrio tra due esigenze apparentemente contrapposte: da un lato la necessità di garantire lo sviluppo delle reti e la qualità dei servizi di comunicazione elettronica, dall'altro quella degli enti locali di governare il territorio e perseguire la minimizzazione dell'esposizione della popolazione nei pressi dei siti sensibili. Un equilibrio che, alla luce della decisione del Consiglio di Stato, può essere perseguito purché le regole comunali non si trasformino in un blocco generalizzato delle nuove infrastrutture.

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