Il Tar della Liguria, Sezione Prima, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un gruppo di esercenti del Porto Vecchio di Sanremo contro gli atti della procedura di project financing per la riqualificazione dell’area. La sentenza, pronunciata a seguito dell’udienza del 4 giugno scorso, chiude in rito la controversia senza entrare nel merito delle contestazioni sollevate dai ricorrenti. Nel procedimento erano coinvolti, oltre agli esercenti, il Comune di Sanremo e la società Porto di Sanremo Srl, aggiudicataria della concessione. Gli esercenti avevano impugnato gli atti della procedura a partire dalla conferenza di servizi preliminare del 2021, arrivando fino all’aggiudicazione del 24 aprile 2024. Al centro delle loro contestazioni c'erano soprattutto le future locazioni dei nuovi locali commerciali.
La vicenda riguarda i titolari di attività che occupavano spazi nell’area del Porto Vecchio sulla base di concessioni che, secondo quanto ricostruito dal Tar, erano già scadute il 31 dicembre 2014. I ricorrenti non avevano infatti sottoscritto i relativi atti di rinnovo e, dal 1° gennaio 2015, risultavano quindi occupanti senza titolo. Una successiva deliberazione della Giunta comunale, la numero 204 del 20 giugno 2018, aveva consentito loro di proseguire provvisoriamente l’occupazione fino al 31 dicembre 2018, dietro il pagamento di un’indennità. Per il tribunale, però, tale situazione non era sufficiente a creare una posizione giuridica tutelabile nei confronti dell’amministrazione. Il Tar richiama in proposito un orientamento consolidato del Consiglio di Stato: "Quando una concessione di suolo pubblico sia scaduta, la tollerata occupazione del bene pubblico non radica alcuna posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo in capo all’occupante".
Secondo i giudici amministrativi, quindi, il pagamento delle somme per l’occupazione non equivale a un rinnovo della concessione. Quelle somme, viene spiegato nella sentenza, servono a compensare l’occupazione senza titolo e non dimostrano la volontà dell’amministrazione di proseguire il rapporto concessorio. Il Tar sottolinea inoltre che non è possibile considerare rinnovata una concessione semplicemente attraverso comportamenti concludenti, perché la volontà del Comune di assumere nuovi obblighi non può essere desunta implicitamente. A nulla sono valse, secondo il collegio, nemmeno le generiche istanze di rinnovo presentate dagli esercenti il 30 novembre 2024, quando i titoli concessori risultavano ormai scaduti da quasi dieci anni. Anche sotto questo profilo, dunque, il tribunale non ha riconosciuto ai ricorrenti quella posizione differenziata necessaria per poter contestare gli atti impugnati.
Un secondo elemento decisivo riguarda la mancata partecipazione degli esercenti alla gara per l'affidamento del project financing. "I ricorrenti - osserva il Tar - non avevano preso parte alla procedura di evidenza pubblica e non avevano neppure manifestato interesse a parteciparvi". Anche per questo motivo, secondo i giudici, mancava la legittimazione necessaria per impugnare gli atti della gara e la successiva aggiudicazione. Il tribunale richiama in proposito precedenti del Consiglio di Stato e, in particolare, l’orientamento dell’Adunanza plenaria secondo cui "Chi non partecipa a una procedura non può normalmente contestarne gli esiti, salvo specifiche situazioni che nel caso in esame non sono state ravvisate". La posizione degli esercenti, quindi, non è stata ritenuta sufficiente per mettere in discussione la procedura amministrativa.
Nel ricorso erano state contestate anche le modalità con cui sarebbero stati regolati i futuri rapporti di locazione nei nuovi locali commerciali previsti dal progetto di riqualificazione. In particolare, gli esercenti chiedevano modifiche al testo della convenzione riguardo allo strumento giuridico destinato a garantire loro l’accesso ai nuovi spazi, preferendo il diritto di opzione alla previsione del diritto di prelazione. Venivano inoltre contestate la durata dei futuri contratti di locazione, i criteri per determinare i corrispettivi a carico dei conduttori e l’esclusione della possibilità di cedere il contratto a terzi. Tutte queste questioni, tuttavia, non sono state esaminate nel merito dal Tar, proprio perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di legittimazione a ricorrere.
La pronuncia riguarda anche l’istanza presentata dagli stessi esercenti ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo, con la quale era stata chiesta l’esibizione della documentazione relativa al procedimento e, in particolare, del Piano economico finanziario (P.E.F.). Anche questa parte della controversia è stata definita in rito, per le medesime ragioni che hanno portato all’inammissibilità del ricorso principale e dei quattro successivi motivi aggiunti. Il procedimento aveva seguito negli anni tutte le principali tappe della riqualificazione del Porto Vecchio, dalla conferenza di servizi preliminare fino alla gara e all’aggiudicazione a Porto di Sanremo S.r.l. del 24 aprile 2024. Il Tar ha quindi ritenuto che non sussistessero i presupposti per accogliere neppure la richiesta di accesso proposta dagli esercenti.
Il collegio ha inoltre respinto la richiesta congiunta delle parti di rinviare la trattazione della causa, motivata dalla pendenza di trattative per un possibile accordo bonario. Il Tar ha rilevato che non erano stati indicati in maniera sufficientemente specifica né l'effettiva esistenza dell’accordo transattivo né i suoi tempi di possibile conclusione. A pesare sulla decisione anche il fatto che un rinvio era già stato concesso per le stesse ragioni con l’ordinanza del 28 novembre 2025. Dopo l’udienza del 4 giugno 2026, quindi, il procedimento è stato posto in decisione e il tribunale ha definitivamente dichiarato inammissibile il ricorso, così come integrato dai motivi aggiunti. Le spese di lite, considerata la particolarità della vicenda e le condotte delle parti, sono state invece compensate.





