Nuova pesante battuta d’arresto per il Comune di Ventimiglia nella vicenda legata all’autovelox di Porra. Nella giornata odierna, il Giudice di Pace di Sanremo, accogliendo una serie di ricorsi presentati dall’Avvocato Marco Mazzola, ha disposto l’annullamento di 12 verbali di contestazione, condannando inoltre l’Ente al pagamento di 3.197,71 euro a titolo di spese legali, oltre a 5.000 euro di risarcimento per resistenza temeraria. La decisione rappresenta un ulteriore capitolo nella complessa vicenda dell’impianto di rilevazione della velocità installato in località Porra, sul quale il Giudice ha nuovamente confermato un principio già emerso nei precedenti procedimenti: i verbali emessi mediante l’utilizzo dell’autovelox non omologato sono annullabili.
Tra i casi sottoposti all’attenzione del Giudice vi era anche quello relativo ad una seconda sanzione notificata ad un automobilista per la mancata comunicazione dei dati del conducente, necessaria ai fini della decurtazione dei punti dalla patente, mentre era ancora pendente il giudizio promosso contro il primo verbale per eccesso di velocità. Anche in questo caso il Giudice ha accolto le ragioni del ricorrente, annullando il secondo verbale e ritenendo che il Comune avrebbe dovuto attendere l’esito definitivo del procedimento riguardante la prima contestazione prima di procedere con ulteriori sanzioni.
L’Avvocato Mazzola ha espresso dure critiche nei confronti della condotta dell’Amministrazione comunale, dichiarando: “Il Comune, oltre a continuare a notificare sanzioni con l’impiego dell’autovelox non omologato di Porra, adotta la prassi di sanzionare anche il mancato invio dei dati del conducente ai fini della decurtazione dei punti nel caso in cui la contestazione per eccesso di velocità sia stata impugnata. Ricordo che solo la seconda sanzione va da 291 a 1.166 euro per ogni verbale.” Il legale ha quindi aggiunto: “Invero esiste una circolare che induce in errore gli Enti meno accorti, in quanto sostiene il contrario di quanto afferma la Cassazione, ma, in questo caso, il Comune dapprima non ha accolto l’istanza di annullamento in autotutela finalizzata ad evitare la seconda lite, dipoi si è costituito solo nella prima, quindi è lecito il sospetto che si miri a massimizzare il profitto.”
Secondo la ricostruzione dell’Avvocato, la pronuncia del Giudice conferma dunque l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione sia in relazione all’utilizzo di dispositivi di rilevazione della velocità privi della necessaria omologazione, sia in merito alle sanzioni conseguenti alla mancata comunicazione del nominativo del conducente. Il legale ventimigliese ha infine concluso: “Ad ogni modo il Giudice ha annullato entrambi i verbali, dando continuità agli insegnamenti della Cassazione secondo cui, da un lato, la contestazione per eccesso di velocità presuppone un autovelox omologato e, dall’altro, la contestazione per mancata comunicazione del nome del guidatore presuppone che il primo giudizio sia concluso con sentenza passata in giudicato. Difatti la Cassazione sottolinea che se l’esito definitivo del giudizio contro il verbale presupposto è favorevole al sanzionato perde significato la seconda sanzione, mentre in caso contrario il Comune è tenuto a trasmettere un nuovo invito e ad attendere altri 60 giorni per sanzionare l’eventuale omissione.”
La nuova decisione del Giudice di Pace di Sanremo riaccende quindi il dibattito sulla gestione delle multe rilevate dall’autovelox di Porra, una questione che continua a produrre conseguenze giudiziarie ed economiche per il Comune di Ventimiglia anche dopo i recenti interventi normativi e amministrativi in materia di dispositivi di controllo della velocità.














