Cronaca - 22 maggio 2026, 07:14

TAR Liguria, ricorso 'Ospedaletti Village' contro il Comune dichiarato improcedibile dopo la sentenza del Consiglio di Stato

La società ha rinunciato a proseguire la causa sul contributo straordinario urbanistico: compensate le spese di lite

TAR Liguria, ricorso 'Ospedaletti Village' contro il Comune dichiarato improcedibile dopo la sentenza del Consiglio di Stato

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso presentato dalla società Fubar contro il Comune di Ospedaletti nell’ambito del progetto urbanistico “Ospedaletti Village”. La vicenda riguardava l’impugnazione della determinazione comunale del 5 maggio 2025 con cui il Comune aveva approvato una perizia tecnica da 36.562,50 euro, richiedendo alla società il pagamento del contributo straordinario previsto dalla legge regionale del 2008. Nel ricorso, la società contestava anche gli atti collegati al procedimento, tra cui la comunicazione di avvio e la stessa perizia economica predisposta dagli uffici comunali.

Nel corso del giudizio, però, la situazione è cambiata. Con una memoria depositata il 24 marzo 2026, la ricorrente ha infatti comunicato al TAR di non avere più interesse a coltivare l’azione legale, spiegando che il provvedimento contestato era venuto meno dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 956 del 5 febbraio 2026 e i successivi atti adottati dal Comune. In particolare, Palazzo Comunale ha disposto l’archiviazione del procedimento per il mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione e della monetizzazione degli standard urbanistici. Il collegio della Seconda Sezione del TAR, presieduto in udienza dalla relatrice Liliana Felleti, ha quindi preso atto della rinuncia sostanziale della società, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell’articolo 35 del Codice del processo amministrativo.

Nella sentenza i giudici evidenziano che, “a fronte della dichiarazione della parte ricorrente, non resta al Collegio che dare atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse”. Il TAR ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, motivando la decisione con “l’esito in rito del giudizio e la complessità delle questioni sottese alla controversia”.

Andrea Musacchio

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