Cronaca - 15 aprile 2026, 12:23

Autovelox: Globo Consumatori "Nessuna svolta della Cassazione: resta l’obbligo di omologazione e prova tecnica dello strumento"

Secondo l'associazione le ordinanze del 26 marzo chiariscono che non c’è alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione

Autovelox: Globo Consumatori "Nessuna svolta della Cassazione: resta l’obbligo di omologazione e prova tecnica dello strumento"

"Non c’è stata alcuna rivoluzione giuridica sul tema degli autovelox. Alcune ricostruzioni giornalistiche circolate hanno infatti interpretato in modo fuorviante una recente pronuncia della Cassazione, attribuendole un significato che non emerge dal testo". Interviene in questo modo l'associazione 'Globo Consumatori', riferendosi alle dichiarazioni del sindaco di Imperia, Claudio Scajola, pubblicate nei giorni scorsi in occasione del consiglio comunale del capoluogo.

"L’Ordinanza n. 7374/2026 della II Sezione della Cassazione depositata il 26 marzo 2026 - prosegue l'associazione - non stabilisce affatto che omologazione e approvazione siano equivalenti, né modifica l’orientamento consolidato della giurisprudenza. Al contrario, la Corte ribadisce un principio già noto: in caso di contestazione da parte del cittadino, spetta all’amministrazione dimostrare la regolarità tecnica dell’apparecchio, attraverso elementi concreti come omologazione e taratura periodica. Dunque, non è sufficiente un generico via libera amministrativo per legittimare una sanzione. Serve invece una prova puntuale dell’affidabilità dello strumento utilizzato per la rilevazione della velocità".

Secondo 'Globo Consumatori', nel caso specifico esaminato dalla Corte, il Comune di Pescara aveva prodotto il certificato di verifica periodica dell’autovelox, effettuata il 21 dicembre 2020, mentre le infrazioni contestate risalivano ad aprile 2021: "Questo elemento è stato ritenuto sufficiente a dimostrare la correttezza della rilevazione, portando al rigetto del ricorso. È quindi importante sottolineare che la decisione non si basa su una presunta equivalenza tra approvazione e omologazione, ma sul fatto che, nel caso concreto, la prova dell’affidabilità tecnica dello strumento era stata raggiunta. Interpretare questa ordinanza come una svolta normativa rappresenta una forzatura del testo".

A rafforzare ulteriormente questo quadro interviene un secondo provvedimento emesso nello stesso giorno: Con l’Ordinanza n. 8797/2026, la II Sezione della Cassazione – con il medesimo Presidente – ha ribadito l’orientamento consolidato, richiamando numerose precedenti decisioni e confermando l’irregolarità delle rilevazioni effettuate con apparecchi privi di omologazione". Infine, viene chiarito un altro punto cruciale: non esiste alcuna pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione in materia, contrariamente a quanto riportato: "Il quadro giuridico, dunque, resta invariato - termina l'associazione - l’omologazione degli autovelox continua a essere un requisito fondamentale, e in caso di contestazione l’onere della prova grava sull’amministrazione".

Carlo Alessi

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