Politica - 23 marzo 2026, 07:25

Silenzio elettorale, l’avvocato Spinosi: “Il post del sindaco configura propaganda e viola le regole”

Per il Comitato Intemelio per il No, il messaggio “SÌ vota” sui social non è neutro ma idoneo a orientare l’elettorato

Silenzio elettorale, l’avvocato Spinosi: “Il post del sindaco configura propaganda e viola le regole”

"Non si tratta di una polemica politica, ma di una questione di corretta applicazione delle norme a tutela del voto". È questa la posizione espressa dall’avvocato Maria Spinosi, in rappresentanza del Comitato Intemelio per il No, in merito alla replica del sindaco Di Muro sul caso del post pubblicato durante il periodo di silenzio elettorale. Secondo la legale "La ricostruzione fornita dal primo cittadino non solo non supera le criticità sollevate, ma finisce per confermarle sotto il profilo oggettivo".

Nel comunicato si contesta innanzitutto il richiamo alla legge n. 212/1956 per sostenere l’inapplicabilità della disciplina ai social network. Una lettura ritenuta riduttiva: “Il divieto di propaganda nel periodo di silenzio elettorale è posto a tutela della libertà e della serenità del voto e opera con riferimento alla natura del messaggio e ai suoi effetti, non al mezzo utilizzato”. L’interpretazione consolidata, si legge, considera propaganda elettorale qualsiasi comunicazione idonea a orientare il voto, indipendentemente dal canale utilizzato. Limitare la norma ai soli mezzi tradizionali, aggiunge Spinosi, “finirebbe per svuotarne la funzione”.

Altro punto centrale riguarda la qualificazione del contenuto: "La definizione del post come “neutro” viene respinta: la formula 'SÌ vota' è ritenuta chiaramente riconducibile alla comunicazione referendaria. Nel testo si sottolinea come elementi grafici e semantici – maiuscolo e accento – richiamino direttamente i materiali di campagna: “Non si tratta di un mero promemoria sugli orari di voto, ma di un contenuto oggettivamente idoneo a orientare la scelta dell’elettore”. Rilevante anche il tema della natura del profilo social. Per la legale: "Non è determinante la qualificazione formale come 'personale': un account riconducibile a un sindaco in carica, rappresentato con fascia tricolore e connotato politicamente, non può essere considerato neutro. È la percezione pubblica a rilevare: chi esercita una funzione pubblica non può decidere quando parla come istituzione e quando come privato”. Infine, viene chiarito che l’eventuale assenza di intenzionalità non incide sulla valutazione: “Le norme di garanzia operano su base oggettiva, in ragione della idoneità del messaggio a incidere sul libero convincimento dell’elettore”.

Per l’avvocato Spinosi "Il silenzio elettorale rappresenta un presidio sostanziale della libertà di voto e non una mera formalità". Alla luce delle argomentazioni esposte, la replica del sindaco non escluderebbe la rilevanza della condotta contestata, ma anzi ne confermerebbe i presupposti. “Il rispetto di tali regole, soprattutto da parte di chi esercita una funzione pubblica, è essenziale per la fiducia dei cittadini nelle istituzioni”, conclude il comunicato.

Carlo Alessi

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