Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha ribaltato la decisione del Tar Liguria sul progetto turistico-ricettivo Ospedaletti Village, dando ragione al Comune di Ospedaletti e respingendo sia il ricorso di primo grado sia l’appello incidentale della società Fubar s.r.l.s.. Con la sentenza, Palazzo Spada ha stabilito che il Comune ha legittimamente archiviato il procedimento edilizio a fronte del mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione, chiarendo che tali somme devono essere corrisposte “all’atto del rilascio del permesso di costruire”, come previsto dall’art. 16 del d.P.R. 380/2001.
Secondo i giudici, non è irragionevole subordinare il titolo edilizio al pagamento degli oneri, che servono a finanziare le opere pubbliche necessarie a sostenere il carico urbanistico. In questo senso, il Consiglio di Stato richiama anche i principi di buona fede e leale collaborazione tra amministrazione e privati. La sentenza affronta inoltre il tema degli standard urbanistici, chiarendo che le sedi viarie non vanno sottratte dalla superficie complessiva del lotto per ridurre l’area da destinare a standard, poiché rientrano nelle opere di urbanizzazione e non tra le aree da cedere o monetizzare. Respinta anche la tesi di Fubar sull’esonero dagli oneri per il parcheggio interrato, ritenuto non applicabile a un villaggio con piazzole per strutture mobili e non a edifici di nuova realizzazione.
Sul fronte risarcitorio, il Consiglio di Stato ha annullato la condanna disposta dal Tar: venendo meno l’illegittimità degli atti comunali, cade anche il presupposto del risarcimento. Bocciata infine la richiesta di danni da mero ritardo, ribadendo che il risarcimento è ammesso solo in presenza di un provvedimento finale favorevole.





