La legge di Bilancio 2026 interviene in materia di scelta di destinazione del Tfr, modificando la disciplina precedente dall’1/7/2026. Al momento dell’assunzione il lavoratore deve esprimere una scelta riguardo alla destinazione del trattamento di fine rapporto maturando: mantenerlo in azienda oppure destinarlo alla previdenza complementare. La nuova norma interviene sulla modalità di conferimento tacito o automatico, c.d. silenzio – assenso, alle forme di previdenza complementare.
Nello specifico, la misura è destinata ai lavoratori subordinati del settore privato di prima assunzione, ad eccezione di quelli domestici, prevedendo come linea operativa, qualora non sia anticipatamente effettuata una scelta da parte del lavoratore, l’adesione automatica alla forma pensionistica complementare collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In questo modo è prevista la devoluzione dell’intero Tfr maturando, oltre la contribuzione a carico del datore e del lavoratore, nella misura definita dagli accordi, salvo il caso in cui la retribuzione annuale lorda del lavoratore sia inferiore al valore pari all’assegno sociale INPS. In assenza della forma previdenziale prevista dai CCNL o dagli accordi territoriali o aziendali, l’adesione automatica è quella residuale al Fondo Cometa. Al momento della prima assunzione è onere del datore di lavoro di fornire informativa al lavoratore: sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare; sul meccanismo di adesione automatica; sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica; sulle diverse scelte disponibili; sulla relativa tempistica.
Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore ha la possibilità di scegliere di rinunciare all’adesione automatica, conferendo la quota di Tfr maturando a un’altra forma di previdenza complementare o mantenendolo in azienda. In quest’ultimo caso, il lavoratore potrà successivamente aderire a un fondo di previdenza complementare da lui prescelto. Il datore dovrà conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale rilascerà una copia. Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro, il datore è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.
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