Il TAR Liguria (Sezione Prima) ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto contro la ASL 1 – Sistema Sanitario Regione Liguria relativo al bando per il conferimento di incarichi di funzione organizzativa di coordinamento.
La controversia riguardava la riorganizzazione degli incarichi interni e, in particolare, la mancata riserva di alcune posizioni al solo profilo degli Assistenti sanitari, contestata dai ricorrenti sulla base della normativa di settore. Oltre al bando, era stata impugnata anche la delibera aziendale di riorganizzazione che aveva ridefinito tipologie e requisiti di accesso agli incarichi. Il Collegio ha però accolto l’eccezione preliminare sollevata dall’ASL, chiarendo che, nel servizio sanitario nazionale, gli atti di organizzazione delle aziende sanitarie non hanno natura pubblicistica, ma sono atti aziendali di diritto privato, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 502/1992.
Di conseguenza, la tutela delle posizioni giuridiche coinvolte spetta al Giudice ordinario e non al giudice amministrativo. Con la sentenza, il TAR ha quindi dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili, precisando che il giudizio potrà essere riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione, come previsto dall’art. 11 del Codice del processo amministrativo.





