Il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento del Comune di Ventimiglia che impone la cessazione dell’attività di gioco e la rimozione degli apparecchi presenti in una sala della città, respingendo il ricorso presentato dalla titolare. Secondo quanto riportato da Agipronews, i giudici hanno ritenuto che non sussistesse un’urgenza tale da sospendere immediatamente l’ordinanza comunale, sottolineando che la rimozione delle macchine non comporta la chiusura dell’intero esercizio, che può continuare a svolgere altre attività fino alla decisione definitiva. L’udienza pubblica è stata fissata per il 7 maggio, data in cui verrà discusso il merito del ricorso.
La decisione del Consiglio di Stato conferma quanto già stabilito dal Tar Liguria, che aveva rigettato il primo ricorso della titolare. L’ordinanza del Comune evidenziava diverse irregolarità rispetto alla normativa vigente sulle attività di gioco, tra cui il mancato rispetto delle distanze dai luoghi sensibili previste dal “Regolamento Comunale Giochi Leciti e Sale da Gioco” del 2014: il locale si trova infatti a meno di 300 metri da una caserma della Guardia di Finanza. Il Tar aveva inoltre sottolineato che il provvedimento comunale era plurimotivato, quindi eventuali contestazioni su uno dei punti non sarebbero state sufficienti a invalidarlo. Il Consiglio di Stato ha confermato questa impostazione, mantenendo valida la decisione del Tribunale Amministrativo fino alla sentenza di merito.
Il caso era finito davanti al Tar, a seguito fi un controllo effettuato dalla Polizia locale, attraverso il quale - ad agosto 2024 - erano stati trovati "sei apparecchi elettronici denominati AWP in funzione e con presenza di persona intenta ad effettuare la propria giocata” in un locale adibito principalmente alla vendita di prodotti alimentari e artigianali. Il Comune ha riscontrato che l’attività di intrattenimento fosse svolta senza la licenza richiesta dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e senza l’autorizzazione comunale per l’installazione di slot machine. Inoltre, l’esercizio si trovava a meno di 300 metri dalla caserma della Guardia di Finanza - considerata luogo sensibile - e quindi in violazione della norma comunale sul distanziometro.
Nonostante il gestore avesse dichiarato di essere subentrato all’attività attraverso un contratto di cessione di azienda e di aver “ereditato” le relative licenze, il Tribunale amministrativo, ha accertato che queste ultime “con il contratto di cessione non venivano automaticamente trasferite. Era necessaria la voltura dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS, procedimento che il gestore non ha provato di aver attivato”. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per il subingresso nell’attività di ristorazione non si può ritenere sufficiente per l’attività di gioco. Pertanto, l’ordinanza comunale risulta legittima.





