Con l’appuntamento odierno tenteremo di comprendere ed approfondire una forma di rapporto di lavoro molto discussa e spesso adoperata in modo controverso: la collaborazione coordinata e continuativa.
Come abbiamo avuto modo di osservare nello scorso articolo, il lavoro parasubordinato, di cui la co.co.co. è una delle principali rappresentazioni, si colloca a metà strada tra la figura del lavoratore autonomo e quella del lavoratore subordinato (ricordiamo l’esempio del padroncino munito del proprio furgone). Proprio a tal proposito, l’articolo 409, n. 3 del Codice di procedura civile collega l’istituto oggetto della nostra analisi all’area dei rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.
Purtroppo, come spesso accade, talvolta si è assistito ad un abuso di queste forme di lavoro, che venivano utilizzate per regolare rapporti con dei lavoratori che solo sulla carta erano autonomi, quando invece venivano impiegati allo stesso modo di quanto avviene per i lavoratori subordinati. Il ricorso al lavoro parasubordinato nei termini appena esposti, nonostante sia contrario alla legge, ha garantito di poter ricorrere ad un certo tipo di forza lavoro eludendo in tutto o in parte i relativi oneri fiscali e previdenziali, ma anche negando il riconoscimento al collaboratore delle tutele proprie del diritto del lavoro (si pensi alle tutele contro i licenziamenti).
Pertanto, nel corso degli anni si sono susseguiti numerosi interventi legislativi diretti a regolamentare le condizioni di utilizzo del lavoro autonomo coordinato, nel tentativo di arginare le pratiche fraudolente di quanti avessero voluto arginare la normativa lavoristica.
Ad esempio con il D.lgs. n. 276/2003 si era inserito il requisito del progetto, dando vita alla c.d. collaborazione coordinata a progetto (co.co.pro.). Infatti, secondo l’art. 61 del testo citato, non si sarebbero più potute stipulare delle co.co.co. in assenza, appunto, della loro riconducibilità ad uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Allo stesso tempo, sempre il D.lgs. n. 276 del 2003 aveva previsto una serie di tutele specifiche per la figura del collaboratore, dalla tutela della professionalità, fino alla protezione da eventi come malattia, infortuni ecc.ecc.
Tutto questo oggi è venuto a mancare. Infatti con l’art. 52 del D.lgs. n. 81/2015 (il c.d. Codice dei contratti del Jobs Act) è stata prevista l’abrogazione di tutta la disciplina relativa alle co.co.pro., con conseguente divieto di stipularne di nuove a partire dal 1°gennaio 2016.
Le nuove scelte del Governo sul versante del lavoro parasubordinato sono evidenziate dall’articolo 2 del D.lgs. n. 81 del 2015. A mente della norma citata, a partire dal primo gennaio 2016, verrà applicata l’intera disciplina prevista per il lavoro subordinato a tutti i rapporti di collaborazione le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. In sostanza si cerca di allargare la forbice della tutela riconoscendo una maggiore protezione a quella parte di lavoro autonomo coordinato che si trova maggiormente esposta al potere organizzativo dell’imprenditore, convertendola in lavoro subordinato. Si ottiene così un doppio effetto: la sanzione al committente che se “esagera” con l’imposizione di direttive si espone al rischio della conversione del lavoro coordinato in lavoro subordinato (con maggiori oneri a suo carico) e la maggiore tutela verso il collaboratore, che riceve una rafforzata gamma di diritti. In sintesi la nuova legge suggerisce che se è vero che il collaboratore gode di autonomia, al committente non può essere consentito di decidere anche quando e dove eseguire la prestazione, proprio perché i suoi ridotti spazi di autonomia verrebbero del tutto cancellati.
In definitiva, dal primo gennaio 2016 non è più possibile stipulare delle co.co.pro., mentre invece è consentito stipulare la co.co.co. “tradizionale” secondo la definizione dell’art. 409 c.p.c. sopra riportata (con l’attenzione alla determinazione dei tempi e luoghi).
Per evitare il rischio della conversione del rapporto di collaborazione in lavoro subordinato, il comma 3° dell’art. 2 del D.lgs. n 81/2015 consente alle parti di certificare l’assenza delle condizioni che la legittimerebbero. In sostanza, per evitare l’imprevedibilità di un’azione giudiziaria da parte del lavoratore che intende far convertire la propria co.co.co, si prevede che presso le commissioni di certificazione sia possibile realizzare una sorta di dichiarazione congiunta (tra lavoratore e committente) che attesti l’oggettiva assenza della determinazione dei tempi e dei luoghi di svolgimento della prestazione da parte del committente. Infine il comma 2° del citato articolo 2, prevede tutta una serie di eccezioni nei confronti delle quali la nuova disciplina non trova applicazione





