Ventimiglia Vallecrosia Bordighera - 02 gennaio 2016, 07:11

La Costituzione ed il Lavoro, tra promesse e certezze: le norme i principi e le regole

Una così forte attenzione alla nostra Costituzione si deve al fatto che, essendo la Legge fondamentale dello Stato, al suo interno si trovano tutte le basi delle leggi che ogni giorno condizionano la nostra esistenza, anche e soprattutto nell’ambito del lavoro.

La Costituzione ed il Lavoro, tra promesse e certezze: le norme i principi e le regole

Oggi, in questo secondo appuntamento, si affronterà il discorso legato al rapporto di lavoro in chiave più specifica. Per farlo sarà necessario individuare alcuni degli Articoli della nostra Carta Costituzionale rubricati sotto il Titolo III dei “Rapporti economici”.

Una così forte attenzione alla nostra Costituzione si deve al fatto che, essendo la Legge fondamentale dello Stato, al suo interno si trovano tutte le basi delle leggi che ogni giorno condizionano la nostra esistenza, anche e soprattutto nell’ambito del lavoro. Tuttavia, prima di addentrarsi nei dettagli, è possibile notare un tratto comune che associa gli articoli che si andranno successivamente a scorrere. Si tratta infatti di Norme di carattere tendenzialmente generale che introducono dei principi e delle regole, senza però poterne curare le modalità di applicazione concreta. Questo, per non vincolare la futura attività legislativa a principi troppo stringenti, ma anche per favorire la più appropriata adozione di una disciplina di dettaglio da parte del Legislatore ordinario (di norma, il Parlamento).

L’Articolo 35 esordisce affermando che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”, richiamando in modo netto il Principio fondamentale dell’Articolo 4 sul diritto al lavoro. Al secondo comma invece si evidenzia l’attenzione sulla “formazione ed elevazione professionale dei lavoratori” alla quale possiamo concretamente avvicinare le politiche di enti pubblici e privati finalizzate sia all’inserimento nel mondo del lavoro, come ad esempio attraverso corsi qualificanti o di abilitazione professionale; sia quelle orientate da una logica di fondo dedicata alla formazione costante e continua, anche in corso di rapporto.
Infine lo stesso Articolo 35 tiene in considerazione la dimensione internazionale e “globalizzata” del lavoro curando il contributo nazionale in organizzazioni come l’O.I.L. (Organizzazione Internazionale del Lavoro), ma anche considerando la figura del lavoratore italiano emigrante, meritevole allo stesso modo, di tutte le tutele previste dalla legge dello Stato.

Il successivo Articolo 36 si concentra al primo comma sul tema della retribuzione (cui si dedicherà ampio spazio nei successivi appuntamenti della rubrica) individuandone un livello minimo tale da essere proporzionato alla quantità ed alla qualità della prestazione svolta e comunque sufficiente a garantire al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Alla luce delle preoccupanti condizioni dell’odierno mercato del lavoro, potrebbe essere difficile riscontrare la sua applicazione concreta, che però esiste. Infatti a tal proposito occorre precisare che in questa sede ci si intrattiene esponendo le Norme dal punto di vista della loro applicazione concreta nell’ordinamento, quindi le valutazioni personali sulla loro efficienza, da parte di chi scrive e da parte di chi legge, è bene che restino parte del proprio e riservato libero convincimento. Detto questo, la formale attuazione del Principio esposto viene raggiunta dalla Giurisprudenza[1] grazie alla continua attribuzione di importanza alle clausole retributive indicate nei contratti collettivi di lavoro, che ancora oggi consentono di capire quale sia il giusto livello di compenso dovuto al lavoratore nel rispetto della legge.

Nei commi successivi dell’Articolo 36 abbiamo riferimenti al generale diritto di recuperare le energie spese nell’attività prestata, come il limite massimo della giornata lavorativa e i diritti delle ferie e del riposo settimanale. Sono tutti riferimenti, che indipendentemente dai vari singoli contratti, devono sempre essere rispettati ed a cui il lavoratore non potrebbe mai rinunciare, neppure volendolo. Anche il successivo Articolo 37 fa nuovamente riferimento al tema della retribuzione.  Qui la Norma tutela il diritto alla parità di trattamento (non soltanto economico) verso le donne lavoratrici, inserite in posizioni di lavoro dipendente tipicamente “maschili”. Inoltre si deve consentire, sempre a loro beneficio, la possibilità di rendere compatibile il l’impegno lavorativo con la “essenziale funzione familiare” di donne e madri.

Le successive disposizioni dell’Articolo considerano invece la figura dei minori, prima individuando l’obbligo di l’età minima per l’accesso al lavoro salariato, poi, anche in questo caso, garantendo la parità di trattamento rispetto ai lavoratori adulti. Ovviamente, data la particolare condizione del minore, l’Articolo prevede che venga redatta una disciplina di legge speciale per disciplinare le caratteristiche di impiego, soprattutto al fine di tutelarne l’integrità psicofisica. Infine l’Articolo 38 si concentra sui temi legati al welfare, ovvero sull’attenzione verso quelle categorie di soggetti che per loro condizioni personali non sono in grado di provvedere a sé stessi e che quindi necessitano di un aiuto pubblico, ma anche privato. Ad esempio viene previsto il diritto all’educazione ed all’avviamento professionale a beneficio degli inabili e dei minorati.

In particolare poi, al secondo comma, si garantisce la previsione di strumenti che assicurino al lavoratore il soddisfacimento delle sue esigenze di vita in caso “infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia” ma anche, in caso di disoccupazione involontaria. In conclusione, è facile notare come già a pochi articoli di distanza dal quarto, dedicato al diritto al lavoro, si cerchi di promuovere -per usare le stesse parole della Costituzione- “le condizioni che rendano effettivo questo diritto” in un’ottica di massima concretezza, a testimonianza di come, indipendentemente dai problemi odierni e dai legittimi convincimenti personali, quelle impresse nella nostra “Carta” non siano affatto parole gettate al vento.


[1] Col termine “Giurisprudenza” si indica il contributo apportato all’ordinamento dai giudici e dalle loro sentenze ed interpretazioni. Anche se non si tratta propriamente di una fonte del diritto, il loro ausilio è fondamentale per rendere più “agile” l’ordinamento ed è tenuto in forte considerazione.

 

Edoardo Crespi

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