Passa in consiglio comunale a Ventimiglia la ratifica alla variazione di bilancio n. 8/2025 adottata in via d'urgenza dalla giunta comunale con deliberazione n. 132 dell'8 settembre scorso e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articoli 42 e 175 del decreto legge n. 267/2000 e SS.MM.II.
Presentata dal consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto una pregiudiziale. "La giunta ha assunto d'urgenza delle variazioni motivando che ha ricevuto le comunicazioni dagli uffici comunali contenente la richiesta di variazione da apportare con urgenza al bilancio di previsione 2025-2027 avente ad oggetto capitoli di loro competenza a fronte di maggiori entrate, minori spese e minori disponibilità rispetto alle previsioni iniziali presenti a bilancio" - dice il consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto - "Seguendo l'analisi fatta, è evidente l'uso superficiale e improprio dell'uso delle delibera d'urgenza della giunta, non motivata, che pare un espediente per non discutere delle pratiche oggetto in variazione in consiglio comunale. Ciò nonostante, alcune variazioni, oltre a non essere urgenti, sono di esclusiva competenza del consiglio comunale. Chiediamo, perciò, al segretario comunale di inoltrare la delibera e questo nostro commento alla Corte dei Conti per una verifica e per ricevere precise indicazioni comportamentali".
"Infatti, la variazione n. 825 evidenzia una squadratura tra entrate 2.917.415,08 euro e le spese che ammontano a 3.029.164,29 euro, che viene sanata solo grazie a un avanzo vincolato molto limitato di 111.749 euro e rotti. Questa minima copertura potrebbe violare il principio di equilibrio di bilancio, come più volte sottolineato dalla Corte dei Conti. L'intervento pare più come un rifacimento di bilancio previsionale e non un mini assestamento sull'intero triennio, anziché una variazione d'urgenza motivata da reali e improvvise esigenze. La sezione regionale Campania ha già censurato operazioni analoghe ritenute prive di reale urgenza e con coperture insufficienti ponendo correttivi. L'articolo 175 del Tuel consente alla giunta di intervenire solo per motivi di straordinaria necessità e urgenza e prevede la ratifica da parte del consiglio comunale entro 60 giorni" - sottolinea Martinetto -"Ci si chiede perché la giunta con una finta urgenza l'8 settembre sapendo che entro il 30 settembre avrebbe dovuto convocare il consiglio comunale al quale avrebbe potuto portare in discussione le variazioni. Viene da pensare che volesse saltare deliberatamente la discussione in consiglio comunale e volesse evitare di deliberare su ogni singola variazione con l'escamotage illegittimo di portare in consiglio solo la ratifica".
"Nel caso esaminato la giunta ha introdotto tre nuovi prestiti pluriennali per oltre 2 milioni e nove di euro alterando il profilo di indebitamento senza approvare preliminare del consiglio. La sezione autonomia con la delibera 33 del 2015 sottolinea che in tali scelte devono essere valutate in sede di consiglio per tutelare la sostenibilità e veridicità del bilancio ma oggi questo non possiamo farlo. L'accorpamento di capitoli tra loro eterogenei, ad esempio, Tari e fondi Pnrr, in un'unica delibera rende difficile la lettura degli effetti, missione e programmi contravvenendo ai principi di trasparenza contabile" - afferma Martinetto - "L'assenza di un prospetto che dimostri il mantenimento di un equilibrio tra parte corrente e conto capitale contrasta con l'indicazione della Corte dei Conti sull'obbligo di disporre una rappresentazione chiara e puntuale degli equilibri finanziari dopo ogni variazione nella delibera di giunta, tanto meno la ratifica che viene chiesto di votare. Molte spese sono coperte medianti mutui mentre le entrate del Pnrr sono registrate come trasferimenti. Senza un dettaglio specifico di cronoprogrammi questa pratica può generare solo anticipazione di cassa e di incrementare ingiustamente gli oneri e gli interessi, situazione già dichiarata alla Corte dei Conti in Campania. La motivazione urgente fornita è vaga. L'uso dei capitoli con segno negativo senza adeguata spiegazione rischia di nascondere spostamenti di risorse non conforme alla loro destinazione vincolata in violazione al divieto della copertura incrociata ribadito dalla giurisprudenza".
"Il fondo nazionale per il sostegno e l'accesso all'abitazione e locazione è un trasferimento statale vincolato" - dichiara Martinetto - "Le somme ripartite dallo stato possono essere impiegate esclusivamente per erogare contributi integrativi a favore degli inquilini o in caso di morosità direttamente ai locatori. Al fine di abbattere il canone di locazione tali risorse non possono finanziare altre tipologie di spese né essere utilizzate come copertura generica essendo qualificate come entrate vincolate da trasferimenti e costituendo quota vincolata del risultato di amministrazione. Compaiono entrate e spese che hanno la stessa cifra, tecnicamente ciò comporta riduzione dello stanziamento di entrata, il comune prevede di incassare 136.925,59 in meno rispetto alla previsione originaria. Contestuale riduzione del finanziamento di spesa si abbassa, in pari importo, la possibilità di erogare contributi agli inquilini. L'effetto sul saldo è che l'equilibrio complessivo di bilancio competenza rimane neutrale perché la minor entrata è compensata dal corrispondente minor spesa. Tuttavia, se esistono impegni già assunti a valere su quel capitolo, la diminuzione dello stanziamento di spesa potrebbe generare disavanzo tecnico o necessità per imputazioni riducendo la spesa per contributi l'ente rischia di non fare il fabbisogno sociale. La Corte dei Conti ha chiarito che i fondi vincolati non possono essere stornati o ridotti senza un formale atto della Regione e senza la verifica che non vi siano obbligazioni giuridicamente perfezionate. Non abbiamo visto quest'atto della Regione e comunque no vi erano richieste da parte della cittadinanza per utilizzare dette risorse. Avete pubblicizzato questa possibilità ai cittadini?".
"Il contributo del Principe di Monaco per la nostra passerella subisce variazioni" - sottolinea Martinetto - "La donazione è un trasferimento di destinazione vincolato che genera un patrimonio separato e utilizzabile solo per la finalità originaria indicata nell'atto di deliberalità, qualsiasi ricollocazione del contributo necessità il permesso del donante sia del soggetto che ne ha intermediato le risorse. Senza questo si può configurare una violazione del vincolo. Il comune non avendo risorse liquide sufficienti ha preferito congelare per il momento le risorse rimandando l'appalto. La riduzione di contabilità finanziaria produce un effetto neutro sul saldo di competenza ma crea un degeneramento sul piano triennale delle opere pubbliche e va motivato con variazioni sul Pud, Dup e la programmazione triennale dei lavori pubblici. Se il comune volesse riscrivere il futuro della donazione dovrebbe farlo con una variazione di sola cassa chiedendo nuovamente il nulla osta della Regione sennò avrà come pena la restituzione del contributo".
"Passando al fondo nazionale per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati la variazione doppia meno 250mila in entrata e in uscita equivale a un minor trasferimento statale" - mette in risalto Martinetto - "E' un trasferimento vincolato. Le somme coprono esclusivamente le spese di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. La riduzione è ammessa solo se la Prefettura e la Regione hanno comunicato un taglio delle risorse, in caso contrario si tratta di uno storno di fondi vincolati e senza autorizzazione. Vi è stato un taglio dalla Prefettura o regionale? L'ente deve conservare la determina di presa d'atto di riferimento e aggiornare le graduatorie. Se esistono impegni la riduzione genera un disavanzo tecnico".