Il Dott. Paolo Bruno, Revisore dei Conti del Comune di Diano Marina e della Gestioni Municipali, ci ha scritto per rispondere ad Andrea Guglieri (PD):
"Pur essendo in vacanza fuori Imperia apprendo che la questione Revisore Gestioni Municipali Spa e Revisore Comune di Diano Marina è nuovamente agli onori della cronaca. Ho evitato di replicare ai primi articoli in quanto cerco, in linea di massima, di evitare le polemiche inutili. Tuttavia sono nuovamente tirato in ballo e ritengo quindi opportuno chiarire alcuni punti:
- in merito alle presunte incompatibilità della carica di Revisore dei Conti del Comune di Diano Marina e di Presidente del Collegio dei Revisori della G.M. S.p.A. di cui all’art 2399 del Codice Civile richiamato dall’art. 236 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 267/2000, faccio presente che copiosa giurisprudenza, fra cui una sentenza del Consiglio di Stato del 2005 (voglio ricordare che il Consiglio di Stato in ambito amministrativo e' il massimo grado di giudizio) si è espressa favorevolmente (così come il TAR) sulla legittimità della carica di Presidente del Collegio Sindacale (in quel caso dell’azienda provinciale di Trasporti) e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della stessa Provincia. Il Consiglio di Stato statuisce infatti che le due cariche sono assolutamente compatibili e lo motiva attestando che i revisori “… assumono obblighi di responsabilità sia nell’interesse della società sia nel concorrente interesse dei terzi creditori, e, più in generale, nell’interesse pubblico al controllo sulla corretta gestione della società medesima'.
- Quando il collega Guglieri asserisce che il Sindaco poteva evitare di conferire alla stessa persona l’incarico di revisore del Comune e della G.M., riferisce - forse per distrazione - in quanto non discuto minimamente le qualità professionali, due cose inesatte. La prima è che nelle società per azioni (e la G.M. è una S.p.A.) il revisore, ai sensi dell’art. 2397 del codice civile, non è uno bensì sono cinque di cui tre effettivi e due supplenti. Ed infatti, ai sensi del sopraccitato articolo, l’attività di revisione della G.M. Spa è esercitata dal sottoscritto in qualità di Presidente unitamente a due stimati colleghi: la dott.ssa Laura Gandolfo e il dott. Massimo Montardi. La seconda inesattezza è che il Sindaco abbia il potere di nominare il revisore del Comune. Non può eleggerne neanche mezzo. Tale compito spetta, ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs. 267/2000, al Consiglio Comunale. Il sottoscritto è stato, infatti, nominato dal Consiglio Comunale in data 24/04/2010. Quest’ultimo si è espresso con 9 voti favorevoli al sottoscritto, 1 ad un collega e 4 astenuti. E’ invece vero ciò che dice il collega Guglieri quando afferma che i curricula presentati erano ben più di uno. Se fra tanti il Consiglio Comunale ha scelto il mio, ciò non può che farmi piacere. In ultimo Guglieri sembrerebbe affermare che il sottoscritto possa favorire '…ambigue commistioni…' tra la G.M. e il Comune. Se il senso che attribuisce alla frase il collega Guglieri è questo, lo invito a rivolgersi alle autorità competenti, in caso contrario gli suggerisco di pesare meglio le parole in quanto, le stesse, potrebbero dare adito spiacevoli interpretazioni".