Cronaca - 24 settembre 2026, 07:14

Autovelox di Porra, il Giudice di Pace annulla un'altra multa: condannato il Comune di Ventimiglia

Sanzione per un 86enne che avrebbe superato di un solo km/h il limite. Circa 1.500 euro complessivi tra spese legali, danni e Cassa delle Ammende

È stato letto, dal Giudice di Pace di Sanremo, il dispositivo di una sentenza relativa a una sanzione rilevata con l'autovelox di Porra, a Ventimiglia. Per conoscere nel dettaglio le motivazioni della decisione sarà necessario attendere il deposito della sentenza, ma il dispositivo ha già stabilito l'annullamento della sanzione e posto a carico del Comune di Ventimiglia una serie di conseguenze economiche. In particolare, l'Ente è stato condannato al pagamento di circa 500 euro di spese legali, ulteriori 500 euro a titolo di danni da resistenza temeraria e altri 500 euro a favore della Cassa delle Ammende. Il procedimento nasce dal ricorso presentato dall'avvocato Mazzola per conto del padre, oggi ottantaseienne, al quale era stata contestata una violazione per un superamento del limite di velocità di appena 1 km/h.

La vicenda riguarda un'infrazione che, secondo quanto contestato nel ricorso, sarebbe stata commessa il 3 ottobre 2024 sul rettilineo di Porra. Il conducente, padre del legale che ha promosso il procedimento, avrebbe superato il limite previsto dalla segnaletica di un solo chilometro orario. Il primo profilo sollevato dall'avvocato Mazzola davanti al Giudice di Pace ha riguardato però non la velocità in sé, bensì la regolarità della notifica del verbale. Secondo la ricostruzione riportata nel ricorso, il verbale sarebbe stato postalizzato il 7 dicembre 2024, quindi attraverso un servizio di posta privata, ma la notifica avrebbe avuto esito negativo. Da quel momento, sempre secondo la difesa, non sarebbero stati effettuati ulteriori tentativi sino al 5 febbraio 2026, quando la notificazione sarebbe stata eseguita con successo attraverso il messo comunale.

È proprio sulla distanza temporale tra l'accertamento e la notifica che l'avvocato Mazzola ha fondato una delle questioni preliminari sottoposte al giudice. La tesi sostenuta dalla difesa è che, una volta constatato il mancato perfezionamento della prima notifica, il Comune non avrebbe fornito alcuna giustificazione per il successivo ritardo. Inoltre, le notificazioni sarebbero state indirizzate al medesimo recapito e, quindi, secondo quanto sostenuto dal legale, non sarebbe intervenuto alcun nuovo elemento idoneo a rimettere l'Amministrazione nei termini. La seconda notifica, quella effettuata dal messo comunale il 5 febbraio 2026, sarebbe dunque intervenuta ben oltre il termine di decadenza di 90 giorni previsto per la contestazione della violazione. Un argomento che, insieme agli altri sollevati nel procedimento, è stato sottoposto alla valutazione del Giudice di Pace.

Un secondo capitolo del ricorso ha riguardato direttamente la documentazione relativa all'autovelox utilizzato per l'accertamento. Il legale ha evidenziato che il Comune non avrebbe adempiuto all'ordine di esibizione disposto dal Giudice, sostenendo in particolare che non sarebbero state prodotte le fotografie che avrebbero dovuto documentare materialmente l'infrazione. Al loro posto, secondo quanto riferito dall'avvocato, l'Amministrazione avrebbe depositato un verbale di collaudo relativo a un diverso apparecchio, vale a dire il Celeritas Mvd 2020, attualmente impiegato e censito. La contestazione della difesa riguarda invece l'apparecchio che sarebbe stato utilizzato all'epoca dei fatti, indicato come EnVes Evo Mvd 1605, del quale, secondo il legale, non sarebbe stata fornita la documentazione necessaria.

Su questo punto l'avvocato Mazzola ha sostenuto che non sarebbe stato dimostrato né il collaudo né l'approvazione, la taratura e la conformità dell'apparecchio effettivamente utilizzato. Si tratta di una questione centrale nell'impostazione del ricorso, perché la difesa ha contestato la possibilità di utilizzare, per dimostrare la regolarità dell'accertamento, documentazione riferita a un modello diverso da quello concretamente impiegato nel momento in cui sarebbe stata rilevata l'infrazione. Anche in questo caso saranno le motivazioni della sentenza a chiarire quali siano stati gli elementi decisivi presi in considerazione dal Giudice di Pace e in che misura le singole contestazioni abbiano inciso sulla decisione finale.

Nel corso del procedimento, inoltre, il legale ha richiamato la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione sul tema dell'omologazione degli autovelox. Secondo quanto riferito dall'avvocato Mazzola, dopo la presentazione del ricorso i provvedimenti di estinzione della Cassazione relativi alle controversie sulla materia sarebbero passati da otto a 21. La difesa ha sostenuto che le più recenti pronunce della Suprema Corte avrebbero ulteriormente confermato l'obbligo di omologazione degli apparecchi e avrebbero considerato come temeraria la prosecuzione di controversie nelle quali venga sostenuta la tesi contraria. "La più recente giurisprudenza della Suprema Corte conferma l'obbligo di omologazione e considera temeraria la lite in cui viene sostenuto il contrario", è la posizione richiamata dal legale nel procedimento.

Un ulteriore elemento affrontato dal ricorso riguarda il recente decreto ministeriale in materia di dispositivi per il controllo della velocità. L'avvocato ha sostenuto che la normativa sopravvenuta non possa essere applicata retroattivamente alle vicende precedenti e ha richiamato orientamenti giurisprudenziali che ne avrebbero già affermato l'irretroattività. Secondo la prospettazione della difesa, anche la disciplina transitoria, che prevede una forma di equiparazione per determinati dispositivi approvati dopo il 2017, presenterebbe profili di contrasto con la disciplina primaria. Il legale ha inoltre posto l'accento sulla competenza metrologica attribuita al MIMIT, distinguendola dalle competenze del MIT, e sull'obbligo che gli apparecchi destinati alla rilevazione della velocità siano omologati secondo quanto previsto dalla normativa.

La difesa ha quindi evidenziato un'ulteriore circostanza che, secondo l'avvocato Mazzola, renderebbe comunque non utilizzabile il recente decreto nel caso specifico. "Il recente decreto non può essere neppure invocato laddove, come nel caso di specie, l'autovelox effettivamente impiegato non è incluso nell'allegato B", è la tesi sostenuta nel procedimento. Il riferimento torna quindi al modello EnVes Evo Mvd 1605, che il legale indica come l'apparecchio concretamente utilizzato all'epoca dell'accertamento e che, secondo quanto riportato nel ricorso, sarebbe diverso da quello per il quale il Comune ha prodotto la documentazione relativa al collaudo. Anche questo aspetto dovrà essere verificato alla luce delle motivazioni della sentenza, che non sono ancora state rese disponibili.

Particolare rilievo è stato poi attribuito alla collocazione della postazione di Porra e al limite di velocità applicabile sul rettilineo. Secondo quanto sostenuto dal legale, il Comune di Ventimiglia avrebbe sinora affermato che il tratto stradale interessato, individuato al km 145+027, si trova al di fuori del centro abitato. Una circostanza che, sempre secondo la difesa, sarebbe coerente anche con la segnaletica presente sul posto. Nel procedimento, tuttavia, l'Amministrazione avrebbe successivamente cercato di sostenere una diversa ricostruzione attraverso la produzione di un estratto del PUC, il Piano urbanistico comunale. Per l'avvocato Mazzola, però, tale documento riguarderebbe l'espansione urbanistica e non avrebbe valore ai fini della perimetrazione del centro abitato rilevante per l'applicazione delle norme del Codice della strada.

Il legale ha richiamato, a questo proposito, anche la giurisprudenza amministrativa, sostenendo che, in assenza di una specifica delibera di perimetrazione del centro abitato ai fini della circolazione stradale, sarebbe necessario un provvedimento derogatorio espresso e motivato per poter mantenere un limite di 50 km/h su una strada extraurbana. La questione è particolarmente rilevante perché, nella ricostruzione proposta dalla difesa, "in mancanza di una delibera di perimetrazione del centro abitato ai fini dell'applicazione del CdS, occorre un provvedimento derogatorio, espresso e motivato, per sanzionare il superamento di 50 km/h su una strada extraurbana ove, appunto sino a prova contraria, il limite è di 90 km/h". Il punto, dunque, non riguarda soltanto l'effettiva velocità registrata, ma quale fosse il limite legittimamente applicabile in quel preciso tratto di strada.

Sempre sulla segnaletica, l'avvocato ha infine posto l'attenzione sul cartello che indica la fine del centro abitato, sostenendo che proprio quel segnale determinerebbe la cessazione della prescrizione del limite di 50 km/h. La difesa ha inoltre richiamato un decreto ministeriale del 2024, entrato in vigore il 12 giugno 2025, che, secondo quanto sostenuto nel ricorso, vieterebbe il mantenimento di autovelox su strade extraurbane nelle quali il limite sia ridotto di oltre 20 km/h rispetto a quello ordinario. Anche questo elemento viene inserito dal legale nel più ampio quadro delle contestazioni sulla postazione di Porra e sulla legittimità dell'accertamento.

Il dispositivo letto il 21 settembre 2026 dal Giudice di Pace di Sanremo mette quindi un punto, almeno per il momento, alla specifica controversia nata dalla multa contestata all'ottantaseienne. La sanzione è stata annullata e il Comune di Ventimiglia è stato condannato alle conseguenze economiche stabilite dal giudice, tra spese legali, danni da resistenza temeraria e somma destinata alla Cassa delle Ammende. Resta ora da attendere il deposito delle motivazioni della sentenza, che consentirà di comprendere nel dettaglio quali delle diverse questioni sollevate dalla difesa siano state accolte e quale peso abbiano avuto nella decisione. La pronuncia potrebbe inoltre assumere particolare interesse per il contenzioso relativo alla postazione di Porra, considerato il numero di questioni sollevate negli ultimi mesi sulla notifica delle multe, sulla documentazione degli apparecchi, sulla loro omologazione e sulla disciplina del limite di velocità.