Politica - 21 luglio 2026, 11:13

Provincia di Imperia, il Tar boccia il ricorso dell’ex dirigente contro la riorganizzazione dell’ente: confermata la legittimità dei provvedimenti

Respinte le contestazioni sulla riduzione dei settori e sulla nuova macrostruttura. I giudici: "Scelte motivate da esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa"

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha respinto il ricorso presentato da un’ex dirigente della Provincia di Imperia contro la riorganizzazione della macrostruttura dell’ente voluta dall’amministrazione provinciale. La sentenza della Prima Sezione del Tar mette la parola fine, almeno sul piano amministrativo, a una vicenda nata dopo la decisione della Provincia di ridurre i settori dirigenziali da sei a quattro, con conseguente ridefinizione degli uffici e delle competenze interne.

La ricorrente, che aveva ricoperto diversi incarichi dirigenziali all’interno dell’ente a partire dal 2001, aveva contestato la legittimità dell’intera operazione di riorganizzazione. Secondo la tesi sostenuta nel ricorso, il presidente della Provincia avrebbe agito senza averne la competenza, adottando atti che, a suo giudizio, sarebbero dovuti rientrare nelle prerogative del Consiglio provinciale. Contestata anche la procedura seguita per l’approvazione della nuova struttura organizzativa e la successiva individuazione delle posizioni dirigenziali dichiarate eccedenti.

I giudici amministrativi hanno però respinto tutte le principali censure. Nelle motivazioni della sentenza viene evidenziato come il presidente della Provincia abbia operato nell’ambito delle competenze attribuitegli dallo Statuto dell’ente. Per il Tar, infatti, il decreto di riorganizzazione rappresenta una corretta attuazione degli indirizzi generali già definiti dal Consiglio provinciale e rientra nelle prerogative attribuite al presidente in materia di organizzazione interna e definizione degli incarichi dirigenziali.

Respinta anche la contestazione relativa alla mancata partecipazione dei dirigenti al procedimento. La ricorrente aveva sostenuto di non aver avuto il tempo necessario per presentare osservazioni prima dell’approvazione definitiva dei provvedimenti. Il Tar ha ricordato però che gli atti di macro-organizzazione hanno carattere generale e, in quanto tali, sono esclusi dagli obblighi partecipativi previsti dalla legge sul procedimento amministrativo. Secondo la giurisprudenza richiamata nella sentenza, “la titolarità di un incarico pubblico non comporta automaticamente il diritto a intervenire nel procedimento” che porta all’adozione degli atti organizzativi dell’ente.

Un altro punto centrale del ricorso riguardava la presunta carenza di motivazione dei provvedimenti adottati dalla Provincia. Anche su questo aspetto il Tribunale ha dato ragione all’amministrazione. I magistrati hanno sottolineato che gli enti pubblici dispongono di una significativa discrezionalità nelle scelte organizzative e che il controllo del giudice amministrativo può intervenire soltanto in presenza di evidenti errori o manifesta irragionevolezza. Nel caso specifico, invece, la riorganizzazione è stata ritenuta adeguatamente motivata da esigenze di razionalizzazione del personale e contenimento della spesa pubblica.

Il Tar ha inoltre escluso che vi siano elementi sufficienti per sostenere la tesi secondo cui la riforma della struttura provinciale sarebbe stata realizzata con l’obiettivo di estromettere la dirigente dall’ente. Pur riconoscendo l’esistenza di una situazione di conflittualità tra le parti, già emersa dopo la revoca di un precedente incarico dirigenziale, i giudici hanno rilevato come la riorganizzazione sia intervenuta circa due anni dopo quei fatti e sia stata supportata da motivazioni organizzative ritenute plausibili e coerenti.

Conseguentemente sono stati dichiarati inammissibili anche i motivi aggiunti presentati successivamente dalla ricorrente contro altri decreti di aggiornamento della macrostruttura provinciale. Secondo il Tar, infatti, tali modifiche riguardavano esclusivamente la ripartizione interna di alcuni servizi e uffici e non erano idonee a produrre un concreto pregiudizio nei confronti della stessa ricorrente.

La sentenza conclude quindi con il rigetto del ricorso principale, dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile, e con l’inammissibilità dei motivi aggiunti. Considerata la particolarità della vicenda e la natura degli interessi coinvolti, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti. La decisione lascia dunque pienamente efficace la riorganizzazione della struttura provinciale così come definita dall’amministrazione.