SOS condominio - 12 luglio 2026, 07:30

Amministratore cessato: quali poteri?

SOS Condominio, consigli di "soppravvivenza" dell'Avvocato Edilio Grappiolo

La Corte di Cassazione scuote le fondamenta dei condomini italiani, con una decisione che potrebbe mettere fine ad anni di incertezze.

La regola generale è chiara: chi gestisce un edificio, non può restare al comando per inerzia, se il suo mandato è scaduto.

Il professionista che non specifica ogni singola voce di costo, al momento della sua accettazione, perde ogni diritto economico.

La legge non ammette più zone d’ombra, o sanatorie tardive attraverso il bilancio.

Se la nomina nasce senza un preventivo chiaro, resta nulla per sempre.

Il tempo della gestione infinita, e senza controllo, volge al termine.

Questa svolta obbliga migliaia di professionisti a fare i conti con una realtà durissima: il lavoro svolto oltre i termini stabiliti, non vale più un solo euro, e si riduce ad una attività di emergenza.

Nomina nulla senza l’indicazione analitica del compenso

Il primo pilastro di questa rivoluzione riguarda la chiarezza economica, fin dal primo istante del rapporto. La Cassazione (Cass. 7247/2026) chiarisce che l’amministratore ha l’obbligo di specificare l’importo dovuto per la sua attività, nel momento esatto in cui accetta l’incarico.

Se manca questo dettaglio analitico, la nomina è colpita da una nullità radicale.

Molti gestori hanno tentato di aggirare questa norma, attraverso l’approvazione del rendiconto annuale, convinti che il voto favorevole dell’assemblea potesse sanare la mancanza iniziale.

I giudici smentiscono categoricamente questa tesi: il rendiconto non ha il potere di resuscitare un atto, che la legge considera nullo fin dall’origine. Un esempio pratico aiuta a capire la portata del rischio: se un amministratore viene scelto senza un preventivo dettagliato, e poi presenta una fattura a fine anno, il condominio può legalmente rifiutarsi di pagare, anche se i conti sono stati approvati.

Fine della prorogatio imperii e perdita totale del compenso

L’ordinanza colpisce il concetto di prorogatio imperii, ovvero la prosecuzione dei poteri oltre la scadenza naturale del contratto: secondo i giudici, una volta che l’incarico cessa, l’amministratore non può più comportarsi come se nulla fosse accaduto. La legge impone una drastica compressione delle sue facoltà gestorie, che risultano quasi annullate una volta superato il biennio dalla nomina. Questo significa che il professionista non ha più diritto ad alcun compenso, per l’attività svolta dopo la scadenza. Il suo lavoro si trasforma in una prestazione obbligatoria, ma gratuita, che non trova più giustificazione in un mandato valido. Il professionista che continua a gestire il condominio dopo che il suo tempo è scaduto, lo fa a proprio rischio e pericolo, senza la possibilità di pretendere somme extra per il tempo trascorso in attesa di un successore.

Solo attività urgenti per evitare pregiudizi comuni

Cosa può fare effettivamente un amministratore, quando il suo incarico è terminato? La normativa stabilisce confini estremamente rigidi e invalicabili (art. 1129, comma 8, cod. civ.): egli deve limitarsi esclusivamente alle attività urgenti, quelle che non possono essere rimandate senza arrecare un danno, od un pericolo immediato agli interessi del condominio. Non si tratta più di amministrazione ordinaria, ma di un intervento di emergenza. Per esempio, l’ex amministratore può ordinare la riparazione provvisoria di una facciata pericolante, o il ripristino di un impianto idrico rotto, ma non ha il potere di stipulare nuovi contratti, o gestire la contabilità ordinaria, come se fosse ancora in carica. Contestualmente, egli ha l’obbligo di consegnare immediatamente tutta la documentazione del palazzo, e dei singoli condomini, senza poter avanzare pretese, o trattenere le carte come forma di pressione per ottenere pagamenti non dovuti: l'amministratore di condominio, alla cessazione dell'incarico, per la scadenza del termine di durata, o per la revoca, o le dimissioni, ai sensi dell'art. 1129, comma 8,c.c., non può continuare ad esercitare tutti i poteri previsti dall'art. 1130 c.c., né ha più diritto ad alcun compenso per l'attività ulteriormente svolta, essendo tenuto ad eseguire, al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, le sole attività urgenti, ovvero quelle che non possono essere differite, senza danno o pericolo, fino alla nomina assembleare o giudiziale del successore.

Il contrasto giurisprudenziale

La decisione della Cassazione del 2026 si inserisce in un dibattito acceso, che ha visto posizioni contrastanti anche all’interno della stessa magistratura.

Un’altra recente sentenza (Cass. 424/2026) ha stabilito invece esattamente il contrario: l’amministratore conserva dopo la scadenza, le dimissioni o la revoca, tutti i suoi normali poteri, e ciò fino alla sua sostituzione, basandosi su una presunta volontà dell’assemblea di non restare senza guida.

Tuttavia, l’orientamento più recente e severo (Cass. 14039/2025) sembra prevalere, sancendo la cessazione automatica della carica e di ogni potere, tranne l’attività di urgenza:

  • l’incarico scade automaticamente dopo il secondo anno;
  • non è necessaria una delibera assembleare per formalizzare la decadenza;
  • i poteri di gestione ordinaria svaniscono immediatamente, resta la sola attività urgente;
  • ogni pretesa economica successiva alla scadenza è priva di fondamento legale.

Il diritto di ogni condomino ad una gestione chiara termina…dove iniziano le diatribe giurisprudenziali.