Attualità - 16 giugno 2026, 07:09

Centri estivi a Bordighera, il TAR annulla l'affidamento quinquennale: escluse le associazioni senza sede in città

Accolto il ricorso della Rari Nantes Bordighera: decisiva la clausola del bando che limitava la partecipazione alle realtà con sede o operative sul territorio comunale. Il Comune condannato alle spese

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha annullato l'affidamento della gestione del centro estivo sportivo comunale di Bordighera per il quinquennio 2026-2030, accogliendo il ricorso presentato dalla Rari Nantes Bordighera contro il Comune. La vicenda nasce dalla selezione indetta dall'amministrazione comunale il 20 febbraio 2026 per individuare un'associazione sportiva iscritta al CONI alla quale affidare l'organizzazione del centro estivo destinato ai minori tra i 3 e i 14 anni nei mesi di luglio e agosto, utilizzando i locali messi a disposizione dal Comune. Alla procedura avevano partecipato tre associazioni: la stessa Rari Nantes Bordighera, la Bobcats APS ASD e l'Associazione Sportèvita, risultata poi vincitrice della selezione. La Rari Nantes si era classificata al terzo posto e aveva deciso di impugnare gli atti davanti al TAR. 

Tra le numerose censure mosse dall'associazione ricorrente, i giudici amministrativi hanno ritenuto assorbente il primo motivo di ricorso, relativo ai requisiti di partecipazione previsti dal bando. Il punto decisivo riguarda infatti la formulazione della clausola dedicata ai requisiti soggettivi. Nel bando si leggeva che: «Il presente bando è rivolto a tutte le associazioni sportive iscritte al registro CONI (con sede o operanti a Bordighera) che intendono attivare nel territorio di Bordighera un servizio di Centro Sportivo Estivo». Secondo il Comune, quella previsione sarebbe stata frutto di un errore materiale degli uffici, sostenendo che il requisito della sede o dell'operatività sul territorio comunale fosse stato inserito impropriamente. Una ricostruzione che il TAR ha però respinto in maniera netta.

I giudici hanno ricordato che il bando di gara costituisce un vero e proprio "autovincolo" per l'amministrazione, che non può disattenderne il contenuto se non attraverso una tempestiva rettifica o l'annullamento in autotutela. Nella sentenza si evidenzia che, nell'interpretazione dei bandi pubblici, prevale innanzitutto il criterio letterale. Se una clausola è chiara, non può essere reinterpretata in modo diverso. In particolare, il Collegio afferma che: «Se il significato di una clausola è chiaro ed univoco – come è chiaro ed univoco nel caso di specie – non è consentito ricercare un'interpretazione alternativa che ne modifichi la portata». Di conseguenza, poiché né Sportèvita né Bobcats possedevano il requisito della sede legale o operativa a Bordighera, entrambe avrebbero dovuto essere escluse dalla procedura comparativa.

Per il TAR non era possibile qualificare quella clausola come un semplice errore non riconoscibile, perché ciò avrebbe comportato una sostanziale disapplicazione del bando da parte del giudice amministrativo al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha quindi accolto il ricorso della Rari Nantes Bordighera e annullato la determinazione comunale del 14 aprile 2026 con cui era stata approvata la graduatoria e autorizzata Sportèvita alla gestione del centro estivo sportivo presso il plesso scolastico "E. De Amicis". Il Comune di Bordighera è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 3.000 euro, oltre alle spese generali, IVA, CPA e al rimborso del contributo unificato.