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Sport | 30 settembre 2020, 12:44

Calcio. Baia Alassio. Il Giudice Sportivo accoglie il ricorso, la gara di Coppa Liguria con l'Atletico Argentina va "rigiocata"

Calcio. Baia Alassio. Il Giudice Sportivo accoglie il ricorso, la gara di Coppa Liguria con l'Atletico Argentina va "rigiocata"

Com'era facilmente preventivabile, Baia Alassio - Atletico Argentina, valida per la terza giornata di Coppa Liguria, verrà rigiocata.

Nessuna sconfitta a tavolino quindi per le vespe, dopo che la società aveva deciso di non presenziare all'incontro una volta saputo, a poche ore dal match, di avere due propri giocatori sottoposti a tampone.

Ecco il dispositivo del Giudice Sportivo.

 

GARE COPPA LIGURIA PRIMA CATEGORIA


COPPA LIGURIA PRIMA CATEGORIA – GIRONE 01


GARA BAIA ALASSIO CALCIO – ATLETICO ARGENTINA del 27/09/2020

 

Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in questione, in cui il ddg dà atto che la stessa non si è disputata per mancata presentazione società BAIA ALASSIO CALCIO;

Visto il preannuncio di ricorso, presentato dalla società BAIA ALASSIO CALCIO, con p.e.c. in data 28 Settembre 2020, h. 09:49:37, specificando che la stessa non si è presentata per causa di forza maggiore, avendo tra i suoi tesserati due atleti sottoposti a tampone per sospetto Covid-19 nella tarda mattinata del 27/09/2020 e non avendo ancora il risultato dello stesso; 

Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell’art. 67, primo comma, del C.G.S. e rispetta, altresì, le disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 84/a della L.N.D., del 04/09/2020, recante "Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2020/2021)" ;

Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c., in pari data, h. 12:03:51, è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S. e sempre nel rispetto delle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 84/a della L.N.D., di cui sopra, nel quale, ribadendo la motivazione anzidetta, il Presidente della società BAIA ALASSIO CALCIO ha precisato che nella squadra militano due atleti che frequentano l’ultimo anno del liceo scientifico Don Bosco di Alassio e che, a seguito del ricovero causa infezione Covid-19 del Direttore e di altri salesiani, nella tarda mattinata di domenica sono stati anche loro chiamati a fare il tampone e che di ciò era venuto a conoscenza durante il pranzo del giorno della gara;

Atteso che, in ragione di quanto precede, lo stesso Presidente si attivava immediatamente, senza, tuttavia, ricevere alcun assenso al rinvio da parte della società ospite e, quindi non potendo procedere in tal senso;

Preso atto che il Presidente della società BAIA ALASSIO CALCIO, nella convinzione che la salute dei calciatori di entrambe le compagini andasse tutelata al di là di ogni considerazione ulteriore e, impossibilitato ad autocertificare “l’avvenuto rispetto da parte di tutto il gruppo squadra delle prescrizioni relative alla gestione del COVID-19 previste dalle norme e dai protocolli vigenti”, teneva a casa i propri tesserati, non partecipando alla gara, proprio per tutelare la salute di tutti gli atleti coinvolti;

Visto il Protocollo della LND "Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio femminile, il futsal, il beach-soccer e il calcio paralimpico e sperimentale) in previsione della ripartenza delle competizioni sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 [il “Protocollo”] - CHIARIMENTI FIGC A SEGUITO DI RICHIESTE PERVENUTE DALLE COMPONENTI - Versione documento 1.0 del 17 settembre 2020; 

Atteso che, nel suddetto documento si legge, fra l'altro: AUTOCERTIFICAZIONE - L’autocertificazione dell’assenza - negli ultimi 14 giorni - di sintomi Covid-19 e di contatti diretti con casi accertati Covid-19 o persone sospette deve essere prodotta, secondo il fac-simile allegato al Protocollo, da tutti gli Operatori Sportivi (atleti/e, allenatori, istruttori, arbitri, dirigenti, medici, altri collaboratori, accompagnatori, etc. – anche se non tesserati) che accedono all’impianto sportivo in occasione di allenamenti o gare e acquisita dalla associazione/società sportiva che organizza l’attività, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento e conservazione dei dati sensibili. L’autocertificazione ha validità di 14 giorni, dopo di che va nuovamente compilata dall’Operatore Sportivo interessato. Nel corso dei 14 giorni di validità ciascun Operatore Sportivo che partecipa all’attività ha comunque l’obbligo di comunicare alla associazione/società sportiva eventuali variazioni del proprio stato di salute. Resta comunque obbligo della associazione/società sportiva la registrazione della presenza ad ogni ingresso presso la struttura.

In occasione di ogni gara, copia dell’autocertificazione deve essere prodotta tanto dai soggetti ospitanti che da quelli ospiti, nonché dagli arbitri, all’atto dell’ingresso nell’impianto. Le autocertificazioni dovranno essere costantemente a disposizione delle autorità sanitarie e sportive che ne facessero richiesta per verifica.....

CERTIFICAZIONI DA PRODURRE IN OCCASIONE DELLE GARE - Prima di ogni gara, il Responsabile sanitario/Medico sociale/Dirigente accompagnatore di ogni squadra è tenuto a consegnare all’omologo della squadra avversaria l’attestazione, redatta secondo il modulo allegato al presente documento, del rispetto da parte di tutto il proprio “gruppo squadra” delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli e dalle norme di legge in vigore.

GARE UFFICIALI E TORNEI AMICHEVOLI CON PARTECIPAZIONE DI SQUADRE TENUTE AL RISPETTO DI PROTOCOLLI DIVERSI - Le disposizioni contenute nel Protocollo si applicano sia alle gare ufficiali sia alle gare e ai tornei amichevoli.

GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ COVID - Qualora, durante il periodo di svolgimento degli allenamenti e/o delle gare si verifichi un caso di accertata positività al COVID-19, si dovrà provvedere all’immediato isolamento del soggetto interessato e alla comunicazione alle autorità sanitarie territorialmente competenti, alle cui istruzioni è necessario attenersi scrupolosamente;

Visto anche il Comunicato Ufficiale N° 10 del 11/09/2020 della L.N.D., con il quale,  viste le disposizioni della L.N.D in caso di possibili casi COVID-19 tra i tesserati delle Società, era stato provveduto a rinviare d’ufficio otto gare; 

Richiamato il predetto Comunicato Ufficiale n. 84/a della L.N.D., del 04/09/2020, il quale prevede, al punto 1) che per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata: 

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara; 

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara

- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia;

 - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata;

Visto che alcuna delle due società ha presentato ulteriori memorie nel termine sopra richiamato, per i procedimenti instaurati su ricorso di parte;

Ritenuto, sulla base di quanto precede, da una parte, che la salute dei calciatori di entrambe le compagini debba essere tutelata, quale bene primario, al di là di ogni ulteriore considerazione e, dall'altra, che il verificarsi degli eventi, rispetto all'imminenza della gara, possa ben ascriversi ad una causa di forza maggiore, per cui si deve accogliere la domanda della ricorrente;

Il G.S.

Dispone:

Di accogliere il ricorso di cui trattasi;

Di disporre la ripetizione della gara in questione, in data da destinarsi;

La restituzione del contributo di cui all'art. 48 del C.G.S.;

redazione

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