Nello scorso appuntamento ci siamo lasciati con l’analisi dei modi attraverso i quali il lavoratore può legittimamente esprimere (attraverso molteplici forme) la propria personalità morale sul luogo di lavoro.
Tuttavia, esistono delle realtà nelle quali proprio il grande coinvolgimento fisico e psicologico del lavoratore, nel rapporto di lavoro, può rappresentare un punto di partenza di condotte illecite.
Oggi ci concentreremo sul discusso fenomeno del mobbing, cercando di andare al di là della nota definizione “popolare”, per indagare sui risvolti di natura strettamente tecnica e giuridica.
Anzitutto, partendo da una Sentenza della Corte Costituzionale (n.359/2003), definiamo il mobbing come “un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti di un gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all’obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo”.
Avendo meglio focalizzato l’oggetto della nostra analisi, dobbiamo evidentemente sottolineare che comportamenti come quelli descritti possono essere realizzati veramente in una miriade di modalità differenti.
A tal proposito la giurisprudenza indica la necessità di verificare anzitutto l’esistenza di una finalità che accomuni tra loro tutte le pratiche persecutorie, appunto quella di riuscire a “convincere” (con pessime maniere) il lavoratore ad abbandonare la propria posizione.
Inoltre, visto che si tratta di condotte ripetute nel tempo, e che hanno uno sviluppo costante e progressivo, queste potrebbero anche concretizzarsi in tutta una serie di comportamenti che, presi singolarmente, non avrebbero alcun rilievo di illecito. Quindi, la prima difficoltà di ordine probatorio sarà quella di riuscire a dimostrare il collegamento, sotto un medesimo disegno, di tutti gli atti compiuti dal mobber.
Occorre anche precisare che il mobbing non è un reato, ma nulla vieta che un certo tipo di comportamenti particolarmente gravi e sistematici concretizzino di per sé stessi dei reati veri e propri, come ad esempio quello di violenza privata (v.art.610 C.P.).
Un altro elemento che va accertato (oltre a quello del collegamento tra i singoli atti vessatori) è legato agli effetti che si riproducono materialmente sul lavoratore.
Infatti, in sede processuale, troviamo ulteriori grandi difficoltà nel riuscire a dimostrare la produzione di un danno concreto subito dal lavoratore ed, ovviamente, riconducibile al comportamento del datore di lavoro o dei colleghi.
Più nel dettaglio, analizzando uno dei profili legati al risarcimento del danno, si potrebbe eccepire una violazione degli obblighi di legge imposti al datore di lavoro in forza del contratto.
Ancora una volta ci riferiamo all’articolo 2087 del Codice Civile, che impone all’imprenditore di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto.
Supponiamo, ad esempio, che le continue vessazioni subite dal lavoratore nel luogo di lavoro producano in lui un disturbo psicologico permanente e clinicamente documentato.
In un caso del genere, la violazione dell’obbligo del datore di lavoro (suggerito dall’art.2087C.C.) si trasmetterebbe alla sfera personale del lavoratore attraverso la contemporanea violazione dell’ Articolo 32 della Costituzione, che garantisce ad ogni individuo il diritto fondamentale alla salute.
Quindi, leggendo insieme (“in combinato disposto”) gli articoli 2087 C.C. e 32 Cost. si potrebbe dimostrare di aver subito un “Danno biologico” , inteso come una “lesione all’integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale, della persona” (ex art 13 D.Lgs. 38/2000), a causa di condotte riconducibili al datore di lavoro.
Tuttavia, anche nel caso in cui non si riuscisse a dimostrare un danno documentato alla salute, si potrebbe, nel caso in concreto, percorrere la strada del riconoscimento del “Danno esistenziale”.
L’ipotesi citata si concretizza invece in un danneggiamento dell’esistenza dell’individuo che comporta un peggioramento generalizzato della sua vita. In questo caso, nuovamente, è utile la lettura dell’art. 2087 C.C. per rilevare che l’inadempimento dell’obbligo di protezione del datore di lavoro, connesso alle condotte persecutorie, ha provocato una lesione della dignità personale del lavoratore.
Prima di rinviare al nostro successivo appuntamento, occorre precisare che risulta difficile (ma tutt’altro che impossibile) dimostrare in concreto di aver subito un danno esistenziale in conseguenza di condotte ritenute illecite ed integranti episodi di mobbing.
A causa delle evidenti difficoltà probatorie, accompagnate anche da una certa tendenza ad ingigantire alcuni atteggiamenti dei datori di lavoro, il riconoscimento di casi di mobbing è molto inferiore rispetto al numero di cause che sul tema che ogni anno interessano i tribunali.